Particolare tenuità del fatto: quando non si applica?
La causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento importante nel nostro ordinamento per evitare processi penali per fatti di reato considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice basata su criteri precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i motivi che possono portare a escludere questo beneficio.
Il caso in esame: un ricorso respinto
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Macerata. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, che disciplina appunto la non procedibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere la lieve entità del reato commesso.
La valutazione della particolare tenuità del fatto
Perché un fatto possa essere considerato di “particolare tenuità”, il giudice deve valutare due indici principali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso l’applicazione del beneficio proprio sulla base di questi elementi. La motivazione della sentenza di primo grado, come evidenziato dalla Cassazione, era esente da vizi logici e giuridici. Il giudice aveva infatti ritenuto che le modalità con cui il reato era stato perpetrato e l’entità del danno che ne era derivato non fossero così trascurabili da giustificare la chiusura del procedimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. Il punto centrale della decisione risiede nel fatto che il ricorrente non ha evidenziato reali vizi logici o giuridici nella motivazione del Tribunale, ma si è limitato a “controaffermare” una diversa valutazione del fatto. In altre parole, ha semplicemente contrapposto la propria interpretazione a quella, ben argomentata, del giudice di merito.
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione del giudice di merito è solida e priva di vizi evidenti, come nel caso in esame, il ricorso che si limita a contestarla senza addurre specifiche censure di legittimità è destinato a essere respinto.
Conclusioni: i criteri per escludere il beneficio
L’ordinanza in commento conferma che la decisione sulla particolare tenuità del fatto è ancorata a una valutazione concreta e specifica del caso. Per escludere l’applicazione di tale istituto, è sufficiente che il giudice fornisca una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, basata su elementi oggettivi come le modalità dell’azione e le sue conseguenze dannose. La semplice contestazione di questa valutazione da parte dell’imputato non è sufficiente a ottenere una riforma della decisione in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’appellante si è limitato a contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
Quali elementi hanno portato il giudice a escludere la particolare tenuità del fatto?
Il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto basando la sua decisione sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno, ritenendo che tali elementi non consentissero di qualificare il reato come di minima offensività.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39832 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così ‘deciso, in data 8 ottobre 2024