Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40460 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1995/2025
CC – 13/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dallÕavv. NOME COGNOME – di fiducia
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 17 settembre 2024, ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 291e 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, lo ha condannato per due delitti di ricettazione, per i quali ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui allÕart. 648, secondo comma, cod. pen., ed ha confermato la condanna per due delitti di cui allÕart. 474 cod. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Manifesta illogicitˆ della motivazione ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131cod. pen., avendo la Corte di appello motivato la sua decisione unicamente sulla base della Çreiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte oggetto del presente processoÈ e RAGIONE_SOCIALE Çplurime violazioni in passato consumate dallÕimputatoÈ.
2.2. Vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sul punto, in quanto si sarebbe limitata a formulare un giudizio prognostico negativo solo sulla base della personalitˆ dellÕimputato, che si era Çdimostrato incapace del rispetto della legge panaleÈ.
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicitˆ della motivazione con la quale la Corte di appello non ha riconosciuto la sussistenza della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131cod. pen., è manifestamente infondato.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il giudizio sul carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01), sicchŽ è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).
2.2. Uno dei due elementi in base ai quali pu˜ essere riconosciuta la particolare tenuitˆ del fatto è la “non abitualitˆ del comportamento” e, per chiarire quando – in caso di commissione di più reati della stessa indole – non possa essere ritenuta la particolare tenuitˆ del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilitˆ di cui all’art. 131cod. pen., si configura Çquando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esameÈ (Sez. U,
13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell’autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede lÕesclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ci˜ in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato pu˜ essere a sua volta tenue; possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuitˆ del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata).
2.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la motivazione della Corte di appello risulti del tutto congrua e giuridicamente corretta in quanto, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha escluso la particolare tenuitˆ del fatto in ragione della Çreiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte oggetto del presente processoÈ e RAGIONE_SOCIALE Çplurime violazioni in passato consumate dallÕimputatoÈ (pag. 4 sentenza impugnata), annoverando lÕimputato, dal 2014 al 2022, ben nove precedenti condanne per fatti analoghi (come emerge da pag. 5 della sentenza di primo grado).
é manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto, che era stato oggetto di uno specifico motivo di appello.
3.1. Si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e pu˜ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419-01).
La mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244-01).
Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilitˆ di circostanze attenuanti generiche, il giudice pu˜ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole od all’entitˆ del reato ed alle modalitˆ di esecuzione di esso pu˜, pertanto, risultare allÕuopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02).
Infine, il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
3.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale, nel non ritenere concedibili le circostanze attenuanti generiche, ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, il giudizio negativo circa la personalitˆ dellÕimputato, fondato sulle plurime precedenti condanne per analoghi reati, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso, concernente la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla – non recessiva – ritenuta recidiva.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME