Particolare tenuità del fatto: no al beneficio se la condotta rallenta la giustizia
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema penale, evitando la punizione per fatti-reato di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che anche un reato apparentemente minore può essere escluso da questo beneficio se le sue conseguenze, come il rallentamento dell’azione processuale, ne dimostrano una gravità tutt’altro che trascurabile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le caratteristiche della condotta e la sua minima offensività avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, sottolineando come i giudici di merito avessero fornito una motivazione completa, logica e priva di vizi giuridici nel negare l’applicazione del beneficio. La Corte ha ribadito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede un’analisi congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Le Motivazioni: L’impatto sulla Giustizia come Indice di Gravità
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi che ostacolano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha evidenziato due aspetti cruciali che, nel caso di specie, hanno giustificato l’esclusione del beneficio:
1. La non occasionalità della condotta: I giudici hanno ritenuto che il comportamento dell’imputata non fosse un episodio isolato e trascurabile.
2. La gravità dell’offesa: Questo punto è stato approfondito in modo specifico. La Corte ha dato particolare rilievo alle conseguenze pratiche della condotta illecita. Le false attestazioni avevano infatti causato un significativo rallentamento dell’azione processuale, costringendo l’autorità giudiziaria a effettuare ulteriori due tentativi di notificazione degli atti. Questa conseguenza, lungi dall’essere tenue, ha rappresentato un ostacolo concreto al corretto e celere funzionamento della giustizia.
La Cassazione ha quindi stabilito che, nella valutazione complessiva richiesta dall’art. 131-bis, che richiama i parametri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), anche l’impatto negativo sul procedimento giudiziario è un indice rilevante della gravità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la valutazione della particolare tenuità del fatto non si limita a un’analisi astratta del reato, ma deve tenere conto degli effetti concreti che la condotta ha prodotto. Un comportamento che, pur non causando un danno patrimoniale ingente, intralcia il servizio della giustizia, non può essere considerato di minima offensività. La decisione rafforza il principio secondo cui la collaborazione con l’autorità giudiziaria e il rispetto delle procedure sono valori tutelati dall’ordinamento, e la loro lesione, anche indiretta, costituisce un fattore di gravità che può precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando, da una valutazione complessiva del caso, emergono indici di gravità come la non occasionalità della condotta e le sue conseguenze concrete, anche se non patrimoniali.
Rallentare un procedimento giudiziario può impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, il fatto che la condotta dell’imputato abbia causato un rallentamento dell’azione processuale è un elemento di rilievo che dimostra una gravità tale da ostacolare l’applicazione del beneficio.
Quali elementi valuta il giudice per decidere sulla particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8150 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROVIGO il 01/08/1981
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36251/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il motivo di ricorso – concernente la mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. – è manifestamente infondato giacché la Corte di Appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle r per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5) attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. p il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di Appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla non occasionalità della condotta posta in essere dall’imputata e alla gravità dell’offesa, tali ostare alla applicazione della disciplina di cui art. 131 bis cod. pen. Nello specifico, appare rilievo l’argomentazione secondo la quale le conseguenze derivate dalla condotta dell’imputata lungi dell’essere tenui, hanno determinato un rallentamento dell’azione processuale, rendendo necessari ulteriori due tentativi per la notificazione degli atti giudiziari.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
/ /1 gennaio ‘ osì enQdella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
e estensore GLYPH Il consig
Il Presidente
orrelli
Michele Romano