Particolare tenuità del fatto: quando la durata del reato ne esclude l’applicazione?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di lieve entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la durata e la protrazione della condotta illecita possano essere decisive per negare questo beneficio, specialmente in casi come l’occupazione abusiva di un alloggio popolare.
I Fatti del Caso: Occupazione Abusiva e Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare. La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su due motivi principali. In primo luogo, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non avesse causato un danno significativo. In secondo luogo, si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Questa decisione conferma integralmente la valutazione già effettuata dalla Corte d’Appello, che aveva fornito una motivazione congrua e logica per escludere sia la tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi sulla particolare tenuità del fatto
Le motivazioni della Corte offrono spunti fondamentali per comprendere i limiti applicativi dell’art. 131-bis c.p. La decisione si fonda su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ribadendo la necessità di una valutazione rigorosa di tutti i parametri previsti dalla norma.
Il Criterio del Danno Protratto
Il fulcro della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità del danno. Tale danno non era stato valutato in modo istantaneo, ma in relazione alla sua protrazione nel tempo. Il ‘lungo protrarsi della condotta illecita’ è stato considerato un elemento decisivo, capace di rendere l’offesa al bene giuridico tutelato non più ‘tenue’.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio chiave: i criteri indicati dall’art. 131-bis (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo) sono cumulativi. Ciò significa che per riconoscere la non punibilità, il giudice deve valutare positivamente tutti gli elementi richiesti. Al contrario, per negarla, è sufficiente che anche uno solo di essi risulti negativo. In questo caso, la valutazione negativa sull’entità del danno, aggravato dalla sua durata, ha precluso l’applicazione del beneficio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha osservato che la richiesta della difesa era stata ‘generica’ e non supportata da alcun ‘concreto elemento di fatto positivamente valorizzabile’. In altre parole, non basta chiedere le attenuanti; è necessario fornire al giudice elementi specifici (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, ecc.) che possano giustificarne la concessione. In assenza di tali elementi, il diniego del giudice è pienamente legittimo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento ribadisce l’importanza di una valutazione concreta e non astratta per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La durata della condotta criminale è un fattore che incide direttamente sull’entità del danno e, di conseguenza, sulla gravità complessiva del reato. Per i reati permanenti o a condotta protratta, come l’occupazione abusiva, questo principio assume un’importanza cruciale. La decisione serve anche come monito per la difesa: le richieste, sia per la non punibilità sia per le attenuanti, devono essere sempre argomentate e fondate su elementi fattuali specifici, altrimenti rischiano di essere respinte come manifestamente infondate.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la valutazione anche di uno solo dei criteri richiesti dalla legge (come l’entità del danno) risulta negativa. Nel caso specifico, il lungo protrarsi della condotta illecita ha aumentato l’entità del danno, rendendo il fatto non più ‘tenue’.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché la richiesta della difesa era stata generica e non supportata da alcun concreto elemento di fatto che potesse giustificarne la concessione. Non è sufficiente una semplice richiesta, ma occorre indicare elementi positivi da valutare.
Quali sono i criteri per applicare l’art. 131-bis del codice penale?
I criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen., come le modalità della condotta e l’esiguità del danno, sono cumulativi. Ciò significa che devono essere tutti positivamente valutati dal giudice affinché la causa di non punibilità possa essere riconosciuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38962 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. in relazione al reato di occupazione abusiva di alloggio popolare, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto correttamente assente la particolare tenuità del fatto, in ragione dell’entità del danno arrecato dal lungo protrarsi della condotta illecita;
osservato che , a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione della suddetta causa di non punibilità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicchØ i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa Ł preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio sulla pena in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460 – 01), correttamente fondato il diniego delle suddette attenuanti, il cui riconoscimento Ł stato sollecitato sulla base della generica richiesta formulata dalla difesa, la quale non ha dedotto alcun concreto elemento di fatto positivamente valorizzabile ai fini della loro configurabilità;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
Ord. n. sez. 14424/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME