Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta il Modesto Valore della Merce
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con la recente ordinanza n. 34933 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, chiarendo quali elementi possono escluderlo anche in contesti apparentemente minori, come la vendita di un numero limitato di prodotti contraffatti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per la vendita di occhiali contraffatti. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici avessero errato nel non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, l’offesa arrecata al bene giuridico protetto (in questo caso, la fede pubblica e la proprietà intellettuale) era da considerarsi minima, giustificando così l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno avallato la decisione della Corte d’Appello, ritenendola esente da vizi logici e giuridici. La Corte territoriale aveva negato il beneficio basandosi su una valutazione complessiva degli elementi fattuali, che andavano oltre il semplice valore intrinseco dei singoli oggetti.
In particolare, sono stati considerati decisivi:
1. Il numero complessivo e il valore degli occhiali contraffatti: Anche se ogni singolo pezzo poteva avere un valore modesto, la quantità totale indicava un’operazione non trascurabile.
2. Le modalità di offerta in vendita: La merce era esposta in un luogo potenzialmente in grado di raggiungere un vasto pubblico, amplificando così la portata dell’offesa al bene protetto.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale nell’applicazione della particolare tenuità del fatto. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere condotto alla luce dei criteri indicati dall’art. 133, primo comma, del codice penale, che riguardano la gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; intensità del dolo o grado della colpa).
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, per giungere a una conclusione, non è necessario che il giudice di merito esamini analiticamente tutti gli elementi previsti dalla norma. È sufficiente che la motivazione si basi sull’indicazione degli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi nel caso specifico. Nel caso in esame, il numero dei prodotti e le modalità di vendita sono stati giudicati sufficienti a delineare un quadro di offensività non “tenue”, escludendo di conseguenza l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico sul valore del danno, ma un’analisi contestualizzata e complessiva della condotta illecita. Elementi come la quantità di merce, il luogo e le modalità di vendita possono assumere un ruolo determinante nel superare la soglia della minima offensività. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che anche reati apparentemente minori possono essere perseguiti penalmente se le circostanze concrete rivelano un’offensività tale da non poter essere considerata trascurabile dall’ordinamento giuridico.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando, nonostante il possibile modesto valore del singolo bene, una valutazione complessiva della condotta rivela un’offesa non minimale. Elementi come il numero totale di oggetti, il loro valore complessivo e le modalità di vendita (ad esempio, in un luogo affollato) sono decisivi per superare la soglia della tenuità.
È necessario che il giudice analizzi tutti i criteri dell’art. 133 c.p. per escludere la tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessaria una disamina di tutti gli elementi previsti dall’art. 133, primo comma, del codice penale. È sufficiente che il giudice indichi nella motivazione gli elementi ritenuti più rilevanti per giustificare la sua decisione di escludere il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MADARIPUR( BANGLADESH) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendone la Corte d’appello negato l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (evidenziando il numero complessivo ed il valore degli occhiali contraffatti oltre che alle modalità della loro offerta in vendita in luogo potenzialmente in grado di recare una non minimale offesa al bene protetto) rispetto alla quale il ricorrente si limita a dissentire proponendo una soluzione diversa;
che, d’altra parte ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., come avvenuto nella specie, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr., Sez. 7, n. 10481 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente