Particolare Tenuità del Fatto: la Gravità della Condotta Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale, evitando la sanzione penale per fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo beneficio, sottolineando come la gravità intrinseca di una condotta possa essere sufficiente a escluderlo, anche a prescindere da una valutazione sulla abitualità del comportamento del reo.
I Fatti del Caso: Rientro Illegale e Condanna
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino straniero condannato in primo e secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione. Il reato contestato era quello di aver fatto ritorno illegalmente nel territorio nazionale dopo essere stato oggetto di un provvedimento di rimpatrio. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale, rigettando le richieste della difesa.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della particolare tenuità del fatto
Contro la decisione d’appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi. Il primo, e più rilevante, riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere la minima offensività della sua condotta. Il secondo motivo verteva sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate e meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte correttamente nei gradi di merito. L’analisi della Corte offre importanti spunti interpretativi sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Gravità Intrinseca del Fatto come Parametro Decisivo
Il punto centrale della decisione riguarda i criteri per escludere la particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva negato il beneficio in ragione della “natura non episodica della grave condotta” del soggetto. La Cassazione convalida questo approccio, ma ne precisa la portata. Spiega, infatti, che per negare l’istituto è sufficiente che manchi anche solo uno dei presupposti richiesti dalla norma (minima offensività e non abitualità).
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto decisiva la valutazione sulla gravità intrinseca del fatto. La Corte sottolinea che l’esclusione del beneficio non deriva tanto da una nozione tecnica di “abitualità” legata ai precedenti penali, quanto dalla “ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto”. In altre parole, la condotta di rientrare illegalmente nel Paese, dopo un provvedimento di espulsione, è stata considerata di per sé grave e non tenue, delineando una “intima connotazione di non particolare tenuità”.
Il Rigetto delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come non fossero rinvenibili elementi positivi a favore del ricorrente. Al contrario, pesava a suo sfavore la condizione di soggetto “pluripregiudicato”. Di fronte a tale motivazione, logica e coerente, la difesa si era limitata a insistere genericamente sulla necessità di concedere le attenuanti, senza contrapporre argomenti specifici.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la valutazione del giudice deve essere completa e riguardare tutti i parametri indicati dalla legge. La decisione chiarisce che la gravità oggettiva e la connotazione stessa del reato possono costituire un ostacolo insuperabile al riconoscimento del beneficio, indipendentemente dall’analisi formale dei precedenti penali dell’imputato. La natura non episodica e la serietà intrinseca della condotta sono elementi che, se adeguatamente motivati, giustificano pienamente l’esclusione dell’istituto, confermando che la non punibilità non è una concessione automatica ma il risultato di un’attenta ponderazione di tutti gli aspetti del caso concreto.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando manca anche solo uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis del codice penale, come la minima offensività del danno o la non abitualità del comportamento. La Corte ha ritenuto sufficiente l’assenza di uno solo di questi elementi.
La gravità intrinseca di un reato è sufficiente a negare la particolare tenuità del fatto?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’entità e la gravità intrinseca del fatto costituiscono un parametro decisivo. Se la condotta, per sua natura, non può essere considerata di particolare tenuità, ciò è sufficiente per escludere il beneficio, come nel caso del rientro illegale nel territorio nazionale.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Sono state negate perché, secondo la Corte d’Appello, non erano presenti elementi positivi a favore del ricorrente. Al contrario, la sua condizione di soggetto con molteplici precedenti penali (pluripregiudicato) ha giocato a suo sfavore, e la difesa non ha fornito argomentazioni specifiche per contrastare questa valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME GEORGI nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, con i due motivi in cui si articola il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce la sussistenza di un vizio di motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale dì Catania in composizione monocratica del 15/12/2021, che aveva a sua volta dichiarato l’odierno ricorrente penalmente responsabile per aver fatto illegalmente ritorno in territorio nazionale, dopo l’esecuzione di provvedimento di rimpatrio e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione;
Considerato che la prima doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della grave condotta tenuta dal soggetto. Giova anche precisare che la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall’art. 131-bis cod. pen. può evincersi – nella concreta fattispecie – non tanto dalla sussistenza di precedenti penali gravanti sul soggetto e dalla atecnica nozione di “abitualità” richiamata nel provvedimento impugnato, bensì in forza della ricorrenza del dirimente parametro della entità del fatto (parimenti citato i sentenza), che ne sottende la gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità;
Considerato, quanto alla censura ulteriore, che la sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, trattandosi di soggetto pluripregiudicato e che – a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in manier coerente e non contraddittoria – la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifiche e apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, dì procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo un’ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.