Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43514/2024) offre un chiaro esempio dei criteri che possono portare a negare questo beneficio, anche a fronte di un reato astrattamente compatibile.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un cittadino straniero condannato in primo e secondo grado per aver fatto reingresso illegale nel territorio italiano, in violazione del Testo Unico sull’Immigrazione (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998). La Corte d’Appello di Trieste aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il comportamento del proprio assistito rientrasse nei limiti di tale istituto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato le ragioni per cui il beneficio della non punibilità non poteva essere concesso all’imputato. La decisione si fonda su una serie di elementi concreti che, valutati nel loro insieme, delineano un quadro di colpevolezza e di pericolosità sociale incompatibile con la tenuità del fatto.
Le motivazioni: i criteri per escludere la particolare tenuità del fatto
La Cassazione ha convalidato la decisione dei giudici di merito, evidenziando cinque ragioni specifiche che giustificano l’esclusione della particolare tenuità del fatto:
1. Vicinanza temporale con il decreto di espulsione: Il reato era stato commesso a soli due mesi di distanza dall’esecuzione di un precedente decreto di espulsione. Questa circostanza dimostra una deliberata e immediata volontà di violare l’ordine dell’autorità.
2. False generalità: Durante il controllo che ha portato all’accertamento del reato, l’imputato ha fornito false generalità, un comportamento che denota un’inclinazione all’inganno e una mancanza di collaborazione.
3. Mancanza di giustificazioni valide: Le giustificazioni addotte per il rientro in Italia sono state ritenute del tutto generiche e prive di riscontri probatori.
4. Precedenti penali specifici: L’imputato aveva già subito una condanna nel 2022 per lo stesso identico reato. Questo elemento è stato decisivo per qualificare la sua condotta come non occasionale, ma abituale.
5. Profonda insensibilità: L’insieme di questi comportamenti ha rivelato, secondo la Corte, una “profonda insensibilità” nei confronti degli ordini impartiti e delle norme giuridiche, un atteggiamento che osta all’applicazione di un istituto premiale come quello previsto dall’art. 131-bis c.p.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola gravità del reato in sé, ma deve estendersi a un’analisi completa della condotta dell’agente. Precedenti penali specifici, il comportamento successivo al reato (come la dichiarazione di false generalità) e la vicinanza temporale con altre violazioni sono tutti indicatori che il giudice deve considerare. La decisione conferma che l’abitualità del comportamento e l’insensibilità verso i precetti normativi sono ostacoli insormontabili per l’applicazione di questo beneficio, la cui finalità è quella di escludere la punibilità solo per fatti veramente marginali e commessi da soggetti che non mostrano una tendenza a delinquere.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sulla base della decisione, può essere esclusa quando emergono elementi negativi come la commissione del reato a breve distanza da un provvedimento di espulsione, la dichiarazione di false generalità, la mancanza di giustificazioni valide, la presenza di precedenti penali per lo stesso tipo di reato e una generale insensibilità nei confronti degli ordini dell’autorità.
Avere precedenti penali per lo stesso reato influisce sull’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha considerato una precedente condanna per il medesimo titolo di reato come un fattore chiave per escludere il beneficio, in quanto indica che il comportamento non è occasionale ma abituale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43514 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998.
Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Osservato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata giustificata i ragione a) della commissione da parte dell’imputato del fatto illecito oggetto di esame a brevissima distanza (due mesi) dall’esecuzione del decreto di espulsione; b) della dichiarazione di false generalità in sede di controllo; c) della mancanza di prove in merito alla giustificazione del tutto generica addotta per il rientro; d) dei precedenti penali dell’imputato, da cui risulta una condanna nel 2022 per il medesimo titolo di reato qui in contestazione; e) della profonda insensibilità dimostrata nei confronti degli ordini impartiti.
Ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.