Particolare Tenuità del Fatto: Il No della Cassazione a chi Agisce con Spregiudicatezza
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso al centro di accesi dibattiti legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 30148/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di questo istituto, sottolineando come l’atteggiamento dell’imputato e il suo sprezzo per le regole possano precluderne l’applicazione, anche a fronte di una pena contenuta. Il caso riguardava un imprenditore condannato per aver trasformato un deposito in un opificio senza le necessarie autorizzazioni.
I Fatti del Caso: Da Deposito a Opificio Senza Permessi
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dal Tribunale di Nola, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole di reati edilizi (ai sensi del D.P.R. 380/2001) e di due contravvenzioni ambientali (previste dal D.Lgs. 152/2006).
Nello specifico, aveva modificato la destinazione d’uso di un immobile, trasformando un semplice deposito in un opificio per la stampa di materiale plastico. Questa attività industriale era stata avviata e condotta in assenza delle autorizzazioni richieste dalla legge, poste a tutela non solo dell’ordinato sviluppo urbanistico ma anche, e soprattutto, della salute pubblica.
Il Ricorso e la Tesi della Particolare Tenuità del Fatto
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha impugnato la sentenza di condanna, fondando il proprio ricorso su un unico motivo: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel negare il beneficio, sostenendo che:
* Non vi era stato un vero cambio di destinazione d’uso.
* L’area non era soggetta a vincoli paesaggistici.
* La condotta successiva al reato non era stata valutata.
* La mitezza della pena inflitta (cinque mesi di arresto e 23mila euro di ammenda) era essa stessa prova della scarsa gravità del fatto.
In sostanza, la difesa puntava a una rilettura più favorevole delle circostanze, chiedendo alla Cassazione di riconoscere che il reato, nel suo complesso, fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte: La Spregiudicatezza Esclude il Beneficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. I giudici hanno innanzitutto chiarito che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha validato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola congrua e priva di vizi logici. Il punto cruciale della decisione risiede nell’aver dato peso decisivo all’atteggiamento dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che l’aver avviato un’attività industriale senza le autorizzazioni necessarie, previste a tutela della salute pubblica, dimostrava una “particolare spregiudicatezza e proclività a non rispettare le leggi”. Questo elemento soggettivo è stato considerato incompatibile con l’istituto della particolare tenuità del fatto, che richiede una valutazione complessiva dell’offesa e del comportamento dell’autore.
La Suprema Corte ha sottolineato che questa motivazione, centrata sulla deliberata violazione delle norme a tutela di un bene primario come la salute, era di per sé sufficiente a superare tutti gli altri argomenti difensivi, compreso quello relativo alla mitezza della pena.
Conclusioni: Quando l’Atteggiamento Conta più della Pena
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico basato sull’entità del danno o sulla pena edittale, ma un giudizio complesso che include anche le modalità della condotta e la personalità dell’autore. L’aver agito con consapevole disprezzo delle normative, specialmente quelle poste a presidio di interessi collettivi come la salute e l’ambiente, costituisce un fattore ostativo all’applicazione del beneficio. Questa decisione serve da monito: la “furbizia” e la spregiudicatezza nel violare la legge non solo non pagano, ma precludono anche l’accesso a istituti pensati per condotte genuinamente lievi e occasionali.
Una pena contenuta implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la mitezza della sanzione non è sufficiente. Elementi come la sfrontatezza e il disprezzo per le leggi, dimostrati dall’imputato, possono essere decisivi per escludere il beneficio, prevalendo sulla valutazione della pena.
Perché il cambio di destinazione d’uso senza permessi è stato considerato così grave?
Perché non si è trattato di una semplice modifica formale, ma della trasformazione di un deposito in un opificio per un’attività industriale (stampa di plastica) senza le autorizzazioni previste a tutela della salute pubblica. Questa condotta è stata interpretata come un’espressione di grave noncuranza verso le norme e i beni collettivi.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità. La Suprema Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito, basata sulla “particolare spregiudicatezza” del ricorrente, era adeguata e sufficiente a giustificare l’esclusione della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN PAOLO BEL SITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 9/1/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/7/2022 dal Tribunale di Noia, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oltre che di due contravvenzioni di cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di cinque mesi di arresto e 23mila euro di ammenda.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.; la sentenza, in particolare, non avrebbe risposto alle censure con le quali era stato sottolineato che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d’uso del bene, e che l’area non sarebbe interessata da vincoli paesaggistici. Nessuna valutazione, ancora, avrebbe riguardato la condotta successiva al reato. L’assenza di gravità oggettiva, inoltre, risulterebbe dal mite trattamento sanzioNOMErio.
2.1. Letta la memoria depositata dalla difesa.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazIone diversa e più favorevole preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che – riscontrato il mutamento di destinazione d’uso (un deposito trasformato opificio), pacifica la mancanza di autorizzazioni alla lavorazione (stampa di materiale plastico) – non poteva essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.: in particolare, il ricorrente no era limitato ad esercitare un’attività industriale in un locale a ciò non deputato, ma aveva anche operato senza richiedere le autorizzazioni necessarie, previste a tutela della salute pubblica, “così dimostrando particolare spregiudicatezza e proclività a non rispettare le leggi”. Con questa adeguata motivazione, peraltro, la sentenza ha implicitamente superato gli ulteriori argomenti in fatto indicati nel gravame a sostegno dell’esimente (e sopra richiamati), sottolineando la valenza decisiva e poziore delle considerazioni appena riportate per escludere la particolare tenuità del fatto.
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Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente