Particolare tenuità del fatto: quando non si applica nei reati permanenti?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27831/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa decisione sottolinea come tale beneficio non possa essere concesso in presenza di reati permanenti, precedenti penali specifici e una condotta illecita tutt’altro che trascurabile. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I fatti del caso
Il caso riguarda una persona condannata dalla Corte d’Appello per il reato di occupazione arbitraria del demanio pubblico. Nello specifico, l’imputata aveva realizzato delle opere edilizie a pochi metri dal mare. Contro tale sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la reale consistenza dell’intervento abusivo e il suo effettivo impatto sul carico urbanistico.
La decisione della Corte di Cassazione e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel rigetto totale della tesi difensiva circa la sussistenza della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno ritenuto corretta e ben motivata la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso l’applicazione di tale istituto sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su tre pilastri fondamentali, che insieme delineano un quadro di gravità incompatibile con il concetto di ‘tenuità’.
I precedenti penali e l’abitualità della condotta
In primo luogo, è stato dato rilievo ai precedenti penali della ricorrente. Dal casellario giudiziale emergevano non solo altre condanne per reati della stessa indole (occupazione di demanio), ma anche una condanna per furto a fine di lucro. Questa pluralità di violazioni è stata interpretata come un indicatore di una tendenza a delinquere, un comportamento che si pone in netto contrasto con i presupposti della particolare tenuità, la quale presuppone una condotta illecita del tutto occasionale e non grave.
La natura permanente del reato
Un punto cruciale della motivazione riguarda la natura del reato contestato. L’occupazione abusiva di demanio è un reato permanente, la cui consumazione si protrae nel tempo finché dura la condotta illecita (in questo caso, la presenza dell’opera abusiva). La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa per i reati permanenti finché la permanenza non sia cessata. Non è possibile, quindi, invocare la tenuità del fatto mentre si continua a violare la legge.
Durata e dimensioni dell’abuso
Infine, la Corte ha smontato la tesi difensiva secondo cui l’intervento sarebbe stato di modesta entità. Al contrario, è stato evidenziato che la condotta illecita si protraeva da un lungo lasso di tempo, quantomeno dal 2010, e che le dimensioni delle opere realizzate erano ‘tutt’altro che modeste’. Questi elementi fattuali, uniti alla localizzazione dell’abuso (a pochi metri dal mare), contribuiscono a configurare un’offesa significativa al bene giuridico protetto, ossia l’integrità del demanio pubblico.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento rigoroso sull’applicazione della particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce che questo beneficio non può trasformarsi in uno strumento per garantire l’impunità a chi dimostra una propensione a violare la legge o a chi persevera in una condotta illecita. La presenza di precedenti specifici, la natura permanente del reato e la non trascurabile entità del fatto (valutata in termini di durata e dimensioni) costituiscono ostacoli insormontabili al riconoscimento della non punibilità. La sentenza rappresenta un monito importante, soprattutto in materia di abusi edilizi e ambientali, ribadendo che la valutazione della gravità del reato deve essere completa e attenta a tutti gli aspetti della condotta.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, non si può applicare quando l’imputato ha precedenti penali per reati della stessa indole e quando il reato contestato è di natura permanente e la condotta illecita non è ancora cessata.
Un reato permanente è compatibile con la particolare tenuità del fatto?
No, la Corte ha specificato che per un reato permanente, come l’occupazione abusiva di demanio, l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa finché la permanenza della condotta illecita non sia terminata.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha considerato un insieme di fattori: i precedenti penali della ricorrente (per reati simili e per furto), la natura permanente del reato, la lunga durata della condotta (iniziata almeno nel 2010) e le dimensioni significative delle opere edilizie abusive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZik
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di occupazione arbitraria del demanio pubblico deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo il giudice omesso di considera consistenza dell’intervento abusivo, l’incidenza sul carico urbanistico nonché il contrasto co strumenti urbanistici.
La doglianza è manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che fatto contestato alla ricorrente non sia di particolare tenuità, considerate le plurime vio effettuate per reati della stessa indole e che dal casellario emerge una condanna per reato furto a fine di lucro ed una condanna per occupazione di demanio. La Corte, inoltre, h evidenziato che il reato in contestazione è un reato permanente, per il quale è preclu l’applicazione della causa di non punibilità finché la permanenza non sia cessata e che condotta, consistita nella realizzazione di opere edilizie a pochi metri dal mare, posta in e quantomeno dal 2010, si è protratta per un ampio lasso di tempo, aggiungendo che le dimensioni delle opere sono tutt’altro che modeste.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente