Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2791 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2791 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato in Benin il 27-03-1958, avverso la sentenza del 15-02-2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procurat generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del rico
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2022, il Tribunale di Monza condannava NOME COGNOME con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 37 della legge n. 689 del 1981, a lui contestato perché, quale datore di lavoro e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ometteva di presentare all’Inps i modelli di denuncia contributiva obbligatoria, con riferimento ai periodi compresi dal luglio al dicembre 2014 e dal gennaio al marzo 2016, e al settembre 2016.
Con sentenza del 15 febbraio 2024, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai fatti commessi fino al 16 aprile 2016, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, in ordine alla residua condotta, in mesi 5 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa eccepisce la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen., osservando che, sebbene la prima udienza sia stata fissata per il 23 settembre 2021, il decreto di citazione è stato notificato al ricorrente solo in data 13 ottobre 2021, non risultando sull’originale consegnato all’imputato l’indicazione della nuova data di udienza (23 dicembre 2021), apposta con scrittura manuale.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen., evidenziandosi che il comportamento tenuto da COGNOME deve essere ritenuto di scarsa rilevanza, posto che l’importo dovuto supererebbe di poco la soglia di punibilità, essendo pari a 166,99 euro la differenza tra l’importo dei contributi non denunciati e l’importo, dimezzato, dei contributi complessivamente dovuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Iniziando dal primo motivo, di natura processuale, occorre evidenziare che, nel giudizio di primo grado, la prima udienza del 23 settembre 2021 veniva rinviata in limine litis al 23 dicembre 2021, data in cui l’imputato venne dichiarato assente, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta il 13 ottobre 2021.
Risulta dal fascicolo processuale che sull’originario decreto, recante come data di vocatio in iudicium quella del 23 settembre 2021, era stata apposta una scritta manuale indicante come data del rinvio appunto quella del 23 dicembre 2021, per cui alcun dubbio si pone circa la valida instaurazione del rapporto processuale.
La difesa obietta che nella copia del decreto notificata a Koho il 13 ottobre 2 la scritta manuale con il rinvio (scritta presente nella copia rinvenuta nel fasc processuale) non vi sarebbe, ma tale circostanza è rimasta invero indimostrat non essendo allegate al ricorso (e ancor prima all’appello) l’atto ricevuto da Ko In ogni caso, pur a voler ritenere provata l’affermazione difensiva, resta il che nel caso di specie si sarebbe comunque in presenza non di una notifica null ma al più di una notifica irregolare o tardiva, di cui non sono state specific eventuali ripercussioni negative che sarebbero derivate in danno dell’imputato, p cui la censura si rivela anche generica; a ciò deve aggiungersi che né all’udie del 23 dicembre 2021 né nel prosieguo del giudizio di primo grado, alcuna eccezione fu sollevata dal difensore dell’imputato, per cui l’eventuale vizio ri sanato, dovendosi richiamare in tal senso il principio elaborato dalle Sezioni Un di questa Corte (cfr. sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539) secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nul assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto ne in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo st eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinar conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nulli non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di all’art. 184 cod. proc. pen. Di qui l’inammissibilità della doglianza difensiva.
2. La medesima conclusione si impone per il secondo motivo.
Sul punto deve innanzitutto premettersi che nell’atto di appello del 22 giugno 202 non vi fu alcuna formale richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., il che spiega il silenzio motivazionale della Corte di appello in proposito.
In ogni caso, pur a volere ritenere sussistente un’esplicita sollecitazione dife in tal senso, non può sottacersi che nella sentenza impugnata i giudici di appe hanno fornito chiare indicazioni idonee a escludere una valutazione di particola tenuità del fatto, rimarcando la reiterazione dell’omissione contestata, ch riguardato sei mensilità consecutive, e la circostanza che gli importi dei contri non denunciati si sono rivelati di non poco superiori alla soglia di punib (l’importo minore, riferito al febbraio 2016, è stato pari a 3.509,70 euro), elem questi che, correlati tra loro, si pongono in senso ostativo al riconoscimento d causa di non punibilità invocata (tardivamente) nel ricorso, dovendosi richiamar l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice, qualora la strut argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, eleme che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Koho deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08.10.2024