Particolare tenuità del fatto: no al beneficio per evasione con precedenti specifici
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità per reati considerati di modesta gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono ostacolare il riconoscimento di tale beneficio, specialmente in contesti di reati come l’evasione dagli arresti domiciliari.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di evasione. Trovandosi agli arresti domiciliari, si era allontanato senza giustificazione dalla propria abitazione, rimuovendo anche il braccialetto elettronico che era stato disposto come misura di controllo. Avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, articolando due motivi principali. In primo luogo, si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, si richiedeva una riduzione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Per quanto riguarda la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., i giudici hanno confermato la correttezza della decisione di merito. La sentenza impugnata aveva infatti adeguatamente motivato il diniego del beneficio, valorizzando una serie di elementi concreti che escludevano la minima offensività della condotta.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente considerato diversi fattori ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. In primo luogo, l’assenza di qualsiasi giustificazione per l’allontanamento dal domicilio, aggravata dalla rimozione del braccialetto elettronico, un gesto che denota una precisa volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria.
In secondo luogo, è stata evidenziata l’assenza di ‘resipiscenza’, ovvero di pentimento, da parte del ricorrente. Ma l’elemento decisivo è stata la presenza di precedenti penali, anche specifici. In particolare, l’imputato aveva già riportato una condanna irrevocabile per il medesimo reato di evasione, commesso solo pochi anni prima. Questo dato è stato ritenuto indicativo di una tendenza a delinquere che mal si concilia con i presupposti della tenuità del fatto, che richiede un comportamento non abituale.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e congrua. La pena era stata adeguatamente bilanciata e la riduzione applicata (in misura di poco inferiore al massimo di un terzo) è stata giudicata proporzionata alla gravità complessiva dei fatti.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola entità del danno o del pericolo, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La presenza di precedenti specifici, la premeditazione (come la rimozione del braccialetto elettronico) e la mancanza di pentimento sono tutti indici che, se correttamente valutati dal giudice, possono legittimamente condurre all’esclusione del beneficio. Questa decisione serve da monito, chiarendo che la non punibilità per tenuità non è una scorciatoia per chi manifesta un’inclinazione a violare la legge.
Perché è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso di evasione?
La particolare tenuità del fatto è stata negata perché il giudice ha considerato diversi elementi ostativi: la mancanza di giustificazione per l’allontanamento dal domicilio, la rimozione del braccialetto elettronico, l’assenza di pentimento (resipiscenza) e, soprattutto, la presenza di precedenti penali specifici, tra cui una condanna irrevocabile per lo stesso reato di evasione.
La presenza di precedenti penali specifici impedisce sempre di ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto?
Il provvedimento evidenzia che i precedenti specifici sono un elemento di grande rilevanza che, unitamente ad altri fattori negativi come la modalità della condotta e l’assenza di pentimento, ha correttamente portato il giudice a escludere il beneficio. Questo suggerisce che, pur non essendo un automatismo, un precedente specifico per lo stesso reato rende molto difficile il riconoscimento della tenuità del fatto.
Come ha valutato la Corte la richiesta di una maggiore riduzione della pena per le attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata. Ha stabilito che il giudice di merito aveva già valutato in modo non illogico la congruità della pena, operando una riduzione per le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) in una misura giudicata adeguata e di poco inferiore al massimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola. In particolare, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la mancanza di giustificazione circa l’allontanamento dal domicilio (caratterizzato dalla rimozione del “braccialetto elettronico”), l’assenza di resipiscenza del ricorrente, la presenza di precedenti, anche specifici (condanna per evasione irrevocabile nel dicembre del 2021). Elementi, questi, che hanno correttamente condotto il giudice di merito ad escludere la particolare tenuità del fatto.
Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede una riduzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta manifestamente infondato alla luce dell’adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell’art. 62 bis cod. pen. (in misura di poco inferiore al massimo di un terzo).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024