Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24755 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo ip i DpaPP.Z-: fivitrin/j9dirt: h udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 maggio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2022, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 10 luglio 2018, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, come da decreto del 19 aprile 2018 del Tribunale di Bari, non aveva ottemperato all’obbligo di versare la cauzione di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro trenta giorni della notifica del provvedimento applicativo della misura, perfezionatasi il 30 maggio 2018.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata omesso di accertare la particolare tenuità del fatto dopo aver sovrapposto i concetti di abitualità e di occasionalità.
Sul punto, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come il concetto di occasionalità fosse da intendersi come mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il diverso concetto di abitualità, così come esplicitamente previsto dall’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., fosse collegato con la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, con l’accertamento di una recidivanza (non generica ma specifica) o con la sussistenza di una struttura del reato intrinsecamente conformata dalla pluralità, dell’abitualità e dalla reiterazione delle condotte, tutti elementi – questi ultimi – che non erano stati accertati nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilit per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudiz sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in
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quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.
Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, sotto il profilo soggettivo, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offens4 del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che l'imputato non aveva inteso fornire alcuna giustificazione relativamente al mancato versamento della cauzione imposta, posto che – dagli atti – non era emerso che lo stesso si fosse mai attivato per ottenere la sostituzione della cauzione con le garanzie reali di cui all'art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011 o che avesse allegato documentazione comprovante la sua assoluta impossibilità di versare gli importi previsti.
Il giudice di merito, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha ritenuto che l'elemento soggettivo del reato era stato di un'intensità tale da non permettere ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto utile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2024