Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei criteri utilizzati per delimitare l’ambito di questa causa di non punibilità, sottolineando come le specifiche modalità della condotta siano decisive.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dall’articolo 187, comma 7, del codice penale. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un’erronea applicazione della legge penale proprio in relazione alla mancata concessione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la decisione dei giudici di merito era viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il Motivo del Ricorso e la richiesta di particolare tenuità del fatto
Il nucleo della questione portata all’attenzione della Suprema Corte era la presunta lieve entità del reato commesso. La difesa sosteneva che il comportamento dell’imputato rientrasse pienamente nei canoni della particolare tenuità del fatto, in quanto l’offesa al bene giuridico tutelato sarebbe stata minima. Si chiedeva, pertanto, un annullamento della condanna e il riconoscimento della causa di non punibilità, con conseguente proscioglimento da ogni accusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. fosse stata correttamente e logicamente motivata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, aveva posto in evidenza il significativo “disvalore oggettivo” della condotta dell’imputato.
La Corte ha valorizzato due circostanze di fatto decisive:
1. L’orario notturno: Il fatto è stato commesso in piena notte, una condizione che intrinsecamente aumenta la pericolosità della guida.
2. La presenza di un passeggero: Il veicolo condotto dall’imputato trasportava un’altra persona, esponendo a un rischio concreto non solo la propria incolumità, ma anche quella di terzi.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno portato i giudici a concludere che la condotta non potesse essere qualificata come di particolare tenuità, a causa della sua maggiore gravità e del rischio amplificato che ne è derivato. L’argomentazione dei giudici di merito è stata giudicata immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali.
Le Conclusioni: Quando le Circostanze Contano
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi a un’analisi astratta del tipo di reato, ma deve calarsi nelle specifiche circostanze concrete del caso. Le modalità dell’azione, il contesto temporale e la presenza di altre persone coinvolte sono tutti fattori che contribuiscono a definire la reale portata offensiva del comportamento.
Questa decisione conferma che, anche per reati considerati minori, circostanze aggravanti possono elevare il livello di disvalore della condotta a un punto tale da precludere l’accesso al beneficio della non punibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, l’applicazione può essere esclusa quando le specifiche modalità della condotta, come la commissione del fatto in orario notturno e la presenza di un passeggero, aumentano la gravità e la pericolosità del comportamento, rendendolo non “particolarmente tenue”.
La presenza di un passeggero a bordo del veicolo è rilevante per valutare la gravità di un reato?
Sì, la sentenza evidenzia che la presenza di un passeggero è un elemento che aumenta il rischio e la gravità della condotta, contribuendo a escludere il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 187, commi 7, cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, COGNOME erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda pag. 3 della motivazione, in cui si pone in evidenza come il fatto sia stato realizzato in piena notte, e che la vettura condotta dall’imputato recasse a bordo un passeggero, con conseguente maggiore rischio e gravità della condotta).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Pr idente