Particolare Tenuità del Fatto: Perché la Cassazione ha detto No?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la condotta dell’imputato e la pericolosità oggettiva dell’azione possano precludere questo beneficio, anche a fronte di un reato di modesta entità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per una contravvenzione legata al porto di armi. Dopo un primo ricorso in Cassazione, la sentenza era stata annullata con rinvio limitatamente a due punti: la motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e il diniego della sospensione condizionale della pena. La responsabilità penale dell’imputato e la pena inflitta erano, invece, già divenute definitive.
Il giudice del rinvio, pur concedendo la sospensione condizionale, aveva nuovamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Contro questa decisione, l’imputato proponeva un nuovo ricorso in Cassazione, contestando ancora una volta la mancata concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso per Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una duplice argomentazione: il ricorso tentava di ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti e, in ogni caso, era manifestamente infondato.
L’Inammissibilità per la Richiesta di Rivalutazione del Merito
I giudici hanno sottolineato che il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice delle fasi precedenti. L’imputato, nel suo ricorso, cercava proprio questo: una diversa ricostruzione dei fatti utilizzando criteri di valutazione alternativi a quelli, legittimamente, adottati dal Tribunale. Tale richiesta è per sua natura inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Oltre la Lieve Entità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni del giudice di merito, ritenute dalla Cassazione logiche, coerenti e prive di vizi giuridici. Il diniego della particolare tenuità del fatto non era arbitrario, ma fondato su elementi specifici che andavano oltre la mera qualificazione giuridica del reato. In particolare, sono stati evidenziati tre aspetti cruciali:
1. L’oggettiva pericolosità dell’arma: Il giudice ha considerato non solo la natura dell’oggetto, ma anche il contesto. L’arma, per le sue caratteristiche, avrebbe potuto essere venduta anche a soggetti minorenni, amplificandone la potenziale pericolosità sociale.
2. La condotta non collaborativa dell’imputato: Il comportamento tenuto dall’imputato durante il processo è stato un fattore determinante. Una condotta processuale non improntata alla collaborazione può essere interpretata dal giudice come un indicatore negativo.
3. La totale assenza di resipiscenza: L’imputato non ha mostrato alcun segno di pentimento o di aver compreso il disvalore della propria azione. L’assenza di resipiscenza è stata considerata un elemento sintomatico di una personalità non meritevole del beneficio, che presuppone una valutazione complessiva della condotta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che non si esaurisce nella verifica formale della pena edittale. Il giudice ha il dovere di analizzare l’episodio nella sua interezza, considerando sia gli aspetti oggettivi (la gravità del danno o del pericolo) sia quelli soggettivi (la condotta dell’autore e le sue motivazioni). La decisione dimostra come la condotta processuale e la mancanza di pentimento possano legittimamente fondare un giudizio di non tenuità, impedendo l’applicazione di un beneficio che il legislatore ha inteso riservare solo a illeciti realmente marginali sotto ogni profilo.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice, pur a fronte di un reato di per sé non grave, rileva elementi specifici come l’oggettiva pericolosità dell’azione (ad esempio, un’arma che poteva essere venduta a minori), la condotta non collaborativa dell’imputato e la sua totale assenza di pentimento (resipiscenza).
È possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta da un giudice di merito ricorrendo in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, ma non può riesaminare e ricostruire i fatti. Un ricorso che mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti è considerato inammissibile.
Cosa comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36723 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che – a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte limitatamente alla mancata motivazione in merito alla disapplicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e al diniego della sospensione condizionale della pena – stante l’irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Rimini n. 759/2023 in merito alla responsabilità dell’imputato e alla pena a lui comminata per la contravvenzione di cui all’art. 4 e 3 della I. 110/75, ha escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e ha disposto la sospensione condizionale della pena;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando l’impossibilità d ritenere il fatto di lieve entità, stanti sia l’oggettiva pericolosità dell’arma, che ben pot essere venduta anche a soggetti minorenni, sia la condotta non collaborativa dell’imputato e la sua totale assenza di resipiscenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Congigliere estengore