Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOMENOME che deduce violazione di legge in relazione all’art. 5, lett. a), I. n. 283 d inammissibile perché di natura valutativa e, comunque, la destinazione commercio dell’animale macellato è stata data per pacifica dalla stessa difes quale, come emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 4), aveva cercato d dimostrare l’estraneità dell’imputato dal reato a lui ascritto, valorizzando la carenza di un apprezzabile interesse economico, posto che la vendita d carni macellate avrebbe comportato un guadagno di appena 300-400 euro;
C tl e GLYPHirm; di; consideratokrírsecondo motivo, con c tire -P luce la mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen inammissibile in quanto, al di là dell’errata individuazione della norma di che si assume violata (posto che l’art. 603 cod. proc. pen. discipl rinnovazione dell’istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugn stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemen logicamente disatteso l’istanza di perizia genetica avanzata ex art. 50 proc. pen., evidenziando non solo il suo carattere meramente esplorativo, st l’omessa allegazioniedi elementi concreti che potessero consentire di affermar sussistenza di un errore nella trascrizione dei dati, ma che una perizia del era stata già disposta in sede civile e il relativo elaborato era stato acq istanza della difesa, nel presente processo, giungendo alla conclusione che era dato escludere la parentela madre-figlia dei due soggetti esaminati, don ritenuta inutilità di tale accertamento;
rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge in rel all’art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile avendo il Trib argomentatamente escluso la qualificazione dell’offesa in termini di “partico tenuità”, sulla base delle circostanze accertate nel caso concreto, o pluralità di sostanze inibenti riscontrare sulla bovina destinata al co l’entità dei superamenti rispetto ai valori minimi imposti dalla normati rapido tempo di deplezione delle stesse, che acuivano il pericolo relativo immissione di carni adulterate sul mercato – in ciò facendo corretta applicazio del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esc della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 13 pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiun tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.