Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione e il Limite Quantitativo
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, volta a escludere la sanzione penale per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa valutazione, soprattutto in materia di stupefacenti, e ribadisce i confini del sindacato di legittimità.
Il Caso: Un Ricorso contro la Valutazione della Quantità
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Milano. La difesa contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La condotta in esame riguardava il possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente, ritenuta sufficiente per il confezionamento di circa 140 dosi.
La Corte territoriale aveva già negato il beneficio sulla base di due distinti elementi:
1. L’abitualità della condotta: un requisito negativo che, se presente, osta all’applicazione dell’istituto.
2. Il dato quantitativo: la quantità di sostanza detenuta, giudicata non così lieve da poter rientrare nel perimetro della particolare tenuità.
L’imputato, nel suo ricorso, tentava di ottenere una riconsiderazione di questi elementi, sostenendo l’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la richiesta della difesa si traduceva in un tentativo di ottenere un nuovo “giudizio di merito”, ovvero una rivalutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Tale attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità).
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è stata Esclusa?
La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata, basando le proprie motivazioni su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha avallato la valutazione dei giudici di merito circa il dato quantitativo. Il possesso di una quantità di stupefacente sufficiente per 140 dosi è stato considerato, di per sé, un elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità, a prescindere da altre considerazioni. Questo dato, oggettivamente significativo, supera la soglia della minima offensività richiesta dalla norma.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato come il motivo di ricorso sovrapponesse indebitamente il concetto di particolare tenuità del fatto con la qualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (il cosiddetto “fatto di lieve entità”). Si tratta di due istituti giuridici distinti, con presupposti e finalità differenti, che non devono essere confusi. La valutazione sulla tenuità della condotta ai fini della non punibilità è autonoma e più rigorosa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, riafferma che il dato quantitativo, nel contesto dei reati in materia di stupefacenti, assume un’importanza decisiva nella valutazione della particolare tenuità del fatto. Quantità non trascurabili, come quella sufficiente per 140 dosi, rendono difficile, se non impossibile, l’applicazione del beneficio. Inoltre, la pronuncia ribadisce con fermezza i limiti del ricorso per cassazione: non è possibile utilizzare questo strumento per sollecitare una nuova lettura delle prove e dei fatti, ma solo per denunciare vizi di legittimità, come errori nell’interpretazione o applicazione della legge. Infine, viene evidenziata la necessità di non confondere istituti giuridici simili ma non sovrapponibili, come la causa di non punibilità per tenuità del fatto e l’ipotesi attenuata del reato di spaccio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e volto a ottenere una rivalutazione dei fatti (un nuovo giudizio di merito), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere la particolare tenuità del fatto?
I giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di due elementi principali: il requisito negativo dell’abitualità della condotta del ricorrente e, in modo decisivo, il dato quantitativo. Il possesso di circa 10 grammi di sostanza, sufficienti per 140 dosi, è stato considerato di per sé non così tenue da giustificare l’applicazione del beneficio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa riscontrata nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/08/1984
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comuqnue volto ad un diverso, ma in questa sede precluso, giudizio di merito circa la configurabilità della particolare tenuità della condotta, che la Corte ha escluso non solo in ragione del requisito negativo dell’abitualità, ma anche in ragione del dato quantitativo (si trattava di circa 10 grammi sufficienti per la preparazione di circa 140 dosi), giudicato non così tenue da giustificare il riconoscimento dell’ipotesi invocata, a prescindere dalla qualificazione del fatto ai sensi dell’arto, 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, profilo che il motivo di ricorso indebitamente sovrappone;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024