Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Questo istituto, pensato per evitare la sanzione penale per reati di minima offensività, non è un’esenzione automatica. La Suprema Corte ha ribadito che la storia criminale e la condotta dell’imputato giocano un ruolo decisivo nel determinare se un fatto possa essere considerato ‘particolarmente tenue’.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta specifica contestata era di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo addotto non era consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto la valutazione del merito era già stata correttamente effettuata dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è Stata Negata?
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto corretta e priva di vizi logici. I giudici di legittimità hanno evidenziato due elementi cruciali che ostacolavano l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. nel caso specifico.
Numerosi Precedenti Penali: Un Ostacolo Insormontabile
Il primo fattore determinante è rappresentato dai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la valutazione sulla tenuità del fatto non possa prescindere da un’analisi complessiva della personalità e della condotta dell’imputato. La presenza di un curriculum criminale significativo è un indicatore di una certa propensione a delinquere che mal si concilia con la natura eccezionale del beneficio in questione. I precedenti, quindi, non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento sostanziale che preclude una valutazione di occasionalità e lieve entità della condotta.
Reiterazione della Condotta: L’Abitualità che Preclude la Lievezza
Il secondo elemento, strettamente collegato al primo, è la reiterazione della condotta di evasione. La Corte d’Appello aveva già valorizzato questo aspetto, e la Cassazione lo ha confermato. La ripetizione dello stesso tipo di reato è una chiara manifestazione di non occasionalità del comportamento illecito. Questo elemento, unito ai precedenti, delinea un quadro di abitualità che impedisce di considerare il singolo episodio come un fatto di particolare tenuità. La norma, infatti, mira a deflazionare il sistema giudiziario per fatti sporadici e minimi, non per comportamenti che si inseriscono in un percorso criminale consolidato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è una ‘scorciatoia’ per l’impunità. La sua applicazione richiede una valutazione attenta e complessiva che va oltre la materialità del singolo reato contestato. La decisione sottolinea che elementi come i precedenti penali e la reiterazione della condotta sono ostacoli insuperabili per il riconoscimento del beneficio. Per avvocati e imputati, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. ha scarse probabilità di successo in presenza di una storia criminale che dimostri una tendenza a violare la legge, anche se per reati singolarmente considerati di modesta entità.
Un imputato con precedenti penali può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, secondo questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato è un elemento ostativo che preclude l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
La ripetizione dello stesso reato influisce sulla valutazione della tenuità del fatto?
Sì, la reiterazione della condotta illecita, come nel caso dell’evasione, è considerata un fattore che impedisce di qualificare il fatto come di particolare tenuità, in quanto dimostra una non occasionalità del comportamento.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché n consentito dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che l’unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all’art. 131-bis cod. pen.;
che su tale punto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo correttamente dato conto degli elem enti di fatto e di diritto ostativi all’applicazione della causa di non punibilità; in partic la sentenza ha valorizzato sia i numerosi precedenti del ricorrente sia reiterazione della condotta di evasione (cfr. p. 2 del provvediment impugNOME). Elementi, questi, che precludono una valutazione di particolare tenuità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2021f