Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali per comprendere quando determinate condotte superano la soglia della minima offensività, rendendo inapplicabile tale beneficio. Il caso analizzato riguarda la violazione degli arresti domiciliari, aggravata dall’effrazione del braccialetto elettronico.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Il soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era reso responsabile di una duplice violazione: non solo si era allontanato dal proprio domicilio per un’intera giornata, ma aveva anche proceduto all’effrazione del braccialetto elettronico, il dispositivo di controllo a cui era sottoposto. La difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non avesse causato un danno o un pericolo di entità tale da giustificare una sanzione penale.
La Decisione della Cassazione e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse già esaminato in modo corretto e completo le questioni sollevate, giungendo a una conclusione immune da censure.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di Appello aveva individuato una pluralità di circostanze concrete ritenute incompatibili con un giudizio di minima offensività. Nello specifico, l’allontanamento dal domicilio per un’intera giornata e, soprattutto, l’effrazione del braccialetto elettronico sono stati considerati elementi che denotano una significativa gravità della condotta. La Cassazione ha condiviso pienamente questa valutazione, sottolineando come tali comportamenti non possano essere liquidati come di lieve entità. L’effrazione del dispositivo di controllo, in particolare, manifesta una chiara volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria e una spiccata capacità a delinquere, elementi che ostacolano l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorso, essendo meramente reiterativo e privo di fondamento, è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva e concreta della condotta dell’imputato. Comportamenti come l’allontanamento prolungato dal luogo di detenzione domiciliare e la manomissione degli strumenti di controllo elettronico sono indicatori di una gravità intrinseca che va oltre la soglia della ‘tenuità’. Questa decisione serve da monito, chiarendo che il beneficio della non punibilità è riservato a violazioni realmente marginali e non a condotte che, pur senza causare danni diretti a terzi, minano seriamente l’autorità delle decisioni giudiziarie e l’efficacia delle misure cautelari.
La rottura del braccialetto elettronico è compatibile con la particolare tenuità del fatto?
No, secondo l’ordinanza, l’effrazione del braccialetto elettronico è una delle circostanze che, unitamente ad altre come l’allontanamento per un giorno intero, è stata ritenuta incompatibile con il giudizio di minima offensività richiesto per l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato reiterativo di questioni già esaminate e correttamente risolte dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi e validi argomenti giuridici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è reiterativo di questioni già esaminate e correttamente risolte, avendo la Corte di appello indicato una pluralità di circostanze (allontanamento dal domicilio per un intero giorno, effrazione del braccialetto elettronico) condivisibilmente ritenute incompatibili con il giudizio di minima offensività del fatto richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
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