Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESULO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la pronunciata dal Tribunale di Lucca ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, D.lgs. 28 succ. mod. commesso in data 15 agosto 2018. In particolare i giudici del gravame confermato la condanna in ordine al reato riducendo la durata della sanzione access
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabili 131 bis cod pen.
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifest illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per pa del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. p necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essend l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Co territoriale, tenuto conto del palese stato di alterazione riscontrato dagli oper positivo dei primo test, ha richiamato non solo fe oggettive modalità della condott dall’essersi spostato in stato di ebbrezza alcolica in ora notturna alla guida di un (Suzuki Gran Vitara) all’interno di un centro abitato, con evidente pericolosità per l stradale, ma anche l’esistenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputa Corte come detto precedente, di carattere recente, pur non valendo ad integrare l
Il ricorso è manifestamente infondato,. in quanto il ricorrente ha ripropos questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione dei tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuris questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono re medesime ragioni già discusse e ritenute info giudice dei gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 dei 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 dei 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burz 230634; sez. 4, n. 15497 dei 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
della condotta, è comunque fortemente indicativo della spiccata tendenza dell’imputato le norme poste a tutela detta sicurezza stradale, costituendo indice negativo della 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. prue. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere, estensore
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Il Presi