Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Durata dell’Assenza Esclude il Beneficio?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, specialmente in relazione al reato di evasione. La decisione sottolinea come la valutazione della tenuità non possa essere astratta, ma debba basarsi su elementi concreti come la durata dell’allontanamento e la presenza di una valida giustificazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per bilanciare la necessità di punire i reati con il principio di proporzionalità della pena.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il fulcro della sua difesa era il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità dell’offesa.
La Tesi Difensiva: Un’Offesa di Lieve Entità
La difesa del ricorrente sosteneva che il fatto commesso, pur costituendo reato, fosse di gravità talmente lieve da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Secondo questa tesi, i giudici di merito avrebbero dovuto proscioglierlo perché l’offesa al bene giuridico tutelato (l’autorità delle decisioni giudiziarie) era minima e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Valutazione sul Principio di Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno definito il motivo del ricorso come “generico” e “manifestamente infondato”. La decisione della Corte non si è basata su una nuova valutazione dei fatti, ma ha confermato la correttezza logico-giuridica della motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
Gli Elementi Decisivi per Escludere la Tenuità
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era immune da vizi perché aveva correttamente escluso la tenuità dell’offesa sulla base di due fattori specifici e concreti:
1. La durata dell’allontanamento: I giudici di merito avevano accertato che l’assenza del soggetto dal luogo di detenzione domiciliare non era stata di breve durata. Un allontanamento prolungato è stato considerato un indice di maggiore gravità dell’offesa.
2. L’assenza di una valida giustificazione: Il ricorrente non era stato in grado di fornire una giustificazione plausibile o comprovata per la sua assenza. La mancanza di un motivo valido ha pesato negativamente nella valutazione complessiva della condotta.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha stabilito che la valutazione della Corte d’Appello era stata completa e coerente. I giudici di secondo grado avevano correttamente applicato i principi che regolano la particolare tenuità del fatto, concludendo che le circostanze del caso concreto non permettevano di qualificare l’offesa come lieve. La decisione della Cassazione, pertanto, non entra nel merito della vicenda, ma si limita a certificare che il ragionamento dei giudici precedenti è stato corretto e non presenta vizi logici o violazioni di legge. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un automatismo, ma richiede un’attenta e rigorosa analisi del caso specifico. Per il reato di evasione, la durata dell’allontanamento e la presenza o meno di una giustificazione sono elementi determinanti. Una lunga assenza ingiustificata rende impossibile considerare il fatto di particolare tenuità. La decisione serve da monito, chiarendo che tentare di eludere una misura restrittiva con un comportamento non supportato da validi motivi non sarà trattato con clemenza, e un ricorso in Cassazione palesemente infondato comporta unicamente ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
In linea di principio è possibile, ma la sua applicazione è subordinata a una valutazione concreta delle specifiche circostanze del caso. In questa vicenda, la Corte ha confermato che non era applicabile.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto decisivi due elementi evidenziati dalla sentenza di merito: la durata dell’allontanamento e l’assenza di una valida giustificazione addotta dal ricorrente per la sua condotta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17140/25 Balzano
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta generico nonché manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove esclude la tenuità dell’offesa alla luce della durata dell’allontanamento e della non riscontrata giustificazione addotta dal ricorrente (v. in particolare p. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025