Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti di applicabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha chiarito che la presenza di precedenti penali e una chiara progressione criminosa dell’imputato sono elementi decisivi che possono precludere l’accesso a questo beneficio, anche quando il singolo reato, di per sé, potrebbe apparire di modesta entità.
I fatti del caso e i motivi del ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due vizi della decisione impugnata:
1. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non riconoscere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto commesso.
2. Vizio di motivazione sull’art. 99 c.p.: Contestava il riconoscimento della recidiva, ritenendo illogica la motivazione della Corte territoriale.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare la sua posizione, auspicando un esito processuale più favorevole basato sulla presunta lieve entità del reato contestato.
La valutazione della Corte sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza il primo motivo di ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicazione del beneficio in base a due elementi chiave:
* Le modalità delle condotte: L’analisi del modo in cui il reato è stato perpetrato.
* Il recente precedente penale: La presenza di una condanna pregressa e non lontana nel tempo.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è un’operazione matematica, ma un giudizio complesso che deve tenere conto del contesto generale, inclusa la storia criminale del soggetto. In questo caso, i giudici di merito non erano incorsi in alcuna contraddizione o illogicità, rendendo la loro valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha fornito una motivazione chiara e allineata con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi. La decisione di negare il beneficio non era basata su un pregiudizio, ma su un’analisi concreta della condotta e della personalità dell’imputato, come emerge dal suo passato giudiziario.
Relativamente al secondo motivo, concernente la recidiva, la Cassazione ha qualificato il ricorso come ‘aspecifico’. La Corte territoriale, infatti, aveva logicamente dedotto una ‘progressione criminosa’ e una ‘pericolosità ingravescente’ dalla pluralità di delitti commessi dall’imputato. Il reato oggetto del giudizio non era un episodio isolato, ma l’ennesima dimostrazione di una tendenza a delinquere. Questo percorso motivazionale è stato giudicato privo di illogicità e pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza un importante principio: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un ‘salvacondotto’ automatico per i reati minori. La sua applicazione richiede una valutazione complessiva del fatto e dell’autore, e può essere legittimamente negata quando la biografia criminale del soggetto e le modalità della sua azione rivelano una pericolosità sociale e una tendenza a violare la legge penale che non possono essere ignorate.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando, nonostante la potenziale modestia del danno, si considerano le modalità della condotta e la presenza di precedenti penali recenti a carico dell’imputato, che nel loro complesso delineano un quadro incompatibile con il beneficio.
Come viene valutata la recidiva in relazione a una serie di reati?
La pluralità di delitti commessi da un imputato viene valutata come una ‘progressione criminosa’ che rende evidente una ‘pericolosità ingravescente’. Questo percorso giustifica il riconoscimento della recidiva, poiché il nuovo reato è visto come ulteriore dimostrazione di tale pericolosità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione della causa di non punibilità non ravvisando, nella condotta del ricorrente, gli estremi della tenuità del fatto in considerazione delle modalità delle condotte contestate e del recente precedente penale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Con GLYPH
e Estensore ente Il Pr