Particolare tenuità del fatto: non basta la lieve entità del reato
La particolare tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità che permette di escludere la sanzione per reati di modesta gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione del giudice debba andare oltre la singola condotta, considerando anche la personalità e il passato dell’imputato. Vediamo nel dettaglio il caso analizzato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo fermato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso di un coltello con una lama in acciaio affilata e appuntita di 8,5 cm. Alla vista dei militari, l’uomo aveva tentato di nascondersi, un comportamento che denotava la piena consapevolezza dell’illegalità della sua azione.
L’imputato, già condannato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in subordine, la riqualificazione del reato in un’ipotesi di minore gravità prevista dalla legge sulle armi (L. 110/1975). La difesa sosteneva che il semplice porto del coltello non costituisse un fatto di particolare gravità.
La Decisione della Corte e la valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto le censure della difesa non solo manifestamente infondate, ma anche riproduttive di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
L’Offensività della Condotta
Il primo punto cruciale riguarda l’offensività della condotta. Secondo la Corte, non si può parlare di fatto tenue quando l’arma in questione è un coltello con una lama di 8,5 cm, affilata e appuntita. Tali caratteristiche conferiscono all’oggetto una ‘apprezzabile offensività’, rendendo la condotta di per sé pericolosa e incompatibile con il beneficio della non punibilità.
I Precedenti Penali e la Personalità dell’Imputato
L’elemento decisivo, tuttavia, è stato il profilo dell’imputato. Il ricorrente risultava gravato da numerosi e significativi precedenti penali, tra cui tentato omicidio, minacce, tentato furto, evasione e guida senza patente. Questo ‘curriculum’ criminale ha portato i giudici a formulare un giudizio negativo sulla sua personalità, escludendo la possibilità di applicare qualsiasi attenuante o beneficio.
La Corte ha sottolineato che i precedenti penali sono un indice fondamentale per valutare se il comportamento illecito sia occasionale o, come in questo caso, espressione di una tendenza a delinquere. Di conseguenza, è stata negata sia l’applicazione dell’art. 131-bis sia la riqualificazione del fatto come di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su una valutazione complessiva che integra due aspetti fondamentali: le modalità della condotta e la personalità del reo. Non è sufficiente che l’offesa al bene giuridico sia di grado modesto; è necessario anche che il comportamento non sia abituale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato costituissero un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità. Il tentativo di nascondersi, inoltre, è stato interpretato come un chiaro indice della consapevolezza dell’illiceità del proprio agire, un ulteriore elemento a sfavore dell’imputato. La decisione di inammissibilità si giustifica quindi con il fatto che il ricorso non presentava argomenti nuovi, ma si limitava a riproporre questioni già adeguatamente risolte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque commetta un reato minore. La valutazione del giudice deve essere globale e rigorosa. Un passato criminale significativo e un comportamento che rivela consapevolezza dell’illecito sono elementi che, sommati all’oggettiva offensività del fatto, precludono l’accesso a questa causa di non punibilità. La decisione finale di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce la chiara infondatezza delle sue pretese.
 
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sulla base della pronuncia, la causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenta un'”apprezzabile offensività” (come il porto di un coltello con lama di 8,5 cm) e quando l’imputato ha precedenti penali che portano a un giudizio negativo sulla sua personalità.
I precedenti penali di un imputato influenzano l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Sì, in modo decisivo. La sentenza evidenzia come i numerosi precedenti penali del ricorrente, inclusi reati gravi come il tentato omicidio, siano stati un fattore determinante per escludere il beneficio, in quanto indicativi di una non occasionalità del comportamento illecito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6698  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME – nel quale il difensore si duole della violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e dell’art. 4, comma 3 L. 110/75 e del vizio di motivazione – oltre a essere manifestamente infondate, sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata.
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., in quanto si è al cospetto di una condotta di apprezzabile offensività (avendo il coltello trovato una lama in acciaio affilata ed appuntita di 8,5 cm; in più, il ricorrente risulta essere stato condannato per plurimi reati tra cui tentato omicidio, minacce, furto tentato, evasione e guida senza patente; alla vista dei militari, il NOME ha tentato di nascondersi, da ciò emergendone la consapevolezza della illiceità della sua condotta); e, con riguardo alla richiesta di riqualificare la condotta contestata ai sensi dell’art. 4, comma 3, I. 110/1975, si esclude la circostanza del fatto di lieve entità facendo leva sui precedenti penali a carico dell’imputato e sul conseguente giudizio negativo sulla sua personalità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.