Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 27/03/1970
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte d’appello di Reggio Calabria condannava NOME COGNOME confermando la sentenza del Tribunale délla medesima città, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, deteneva e portava fuori dalla propria abitazione, nei pressi del campo sportivo di Melito Porto Salvo, custodito all’inte di un marsupio portato dallo stesso a tracolla, un coltello a serramanico, marca “RAGIONE_SOCIALE” con manico in legno, della lunghezza complessiva di cm 19 di cui cm 8,5 di lama.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazio nella parte in cui la Corte distrettuale ha negato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis pen., contestando l’abitualità nel reato perché i precedenti devono avere la stessa indole.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Va, infatti, ribadito che “ai fini della configurabilità della abitualità del comportam ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., l’id dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni” (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 01). Ancora, i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131-bis cod. pen hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condott esiguità del danno) e che, quindi, “ai fini della configurabilità della causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudi tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispec concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
Deve essere evidenziato che l’COGNOME era già stato condannato per lo stesso reato come risultante dal certificato del casellario giudiziale richiamato nella sentenza impugnat
quindi, nel caso di specie non ricorre l’abitualità, perché il ricorrente ha riportato un precedente condanna, ma la motivazione non si è fondata sull’abitualità, ma argomenta sulla non particolare tenuità della condotta valorizzando, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., la non sca offensività della condotta consistita nell’aver portato ingiustificatamente nei pressi di un c sportivo e all’interno di un marsupio il coltello sequestrato. Va peraltro ricordato che in te particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua negativo alla punibilità del fatto medesimo e la prova della cui ricorrenza è demandat all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazion elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 – 02), il che non è avvenuto.
Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente