Particolare tenuità del fatto: perché le modalità di occultamento contano?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, affronta un tema di grande interesse pratico: l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nei reati legati agli stupefacenti. La decisione chiarisce come le modalità con cui l’illecito viene commesso, in particolare l’occultamento della sostanza, possano rivelare un’intensità del dolo tale da precludere questo beneficio.
I Fatti del Caso: il Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Ancona, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando principalmente due aspetti. In primo luogo, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di lieve entità. In secondo luogo, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., legata al danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’imputato era stato trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente e di una somma di denaro di 95 euro. La particolarità del caso risiedeva nel modo in cui sia la droga che il denaro erano stati nascosti: occultati nelle parti intime della persona.
Analisi della Decisione sul Particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte nel grado precedente.
L’Intensità del Dolo come Criterio Decisivo
Il punto cruciale della decisione riguarda la valutazione del particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ribadito che, per applicare l’art. 131-bis c.p., non basta guardare solo all’entità del danno o alla quantità di sostanza. È necessario valutare la condotta nel suo complesso, inclusa l’intensità dell’elemento psicologico, ovvero il dolo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la scelta di occultare lo stupefacente e il denaro nelle parti intime fosse una modalità particolarmente astuta e indicativa di un dolo intenso. Questo comportamento, secondo i giudici, è incompatibile con la ‘scarsa offensività’ che il legislatore richiede per poter considerare un fatto di ‘particolare tenuità’. Di conseguenza, l’apprezzata intensità del dolo è stata considerata determinante per escludere il beneficio.
Il Rigetto dell’Attenuante
Anche la richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità è stata respinta. La Corte ha dato valore ‘assorbente’ al non esiguo valore della sostanza sequestrata, il cui disvalore era ulteriormente confermato dal rinvenimento della somma di 95 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso non presentava nuove argomentazioni, ma si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano correttamente valutato l’intensità del dolo come elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e il valore complessivo della sostanza e del denaro come motivo per escludere l’attenuante. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico sulla quantità o sul valore, ma un’analisi complessiva della condotta. Le modalità di esecuzione del reato, specialmente se denotano astuzia e una forte determinazione a delinquere, possono trasformare un fatto quantitativamente modesto in un illecito non meritevole del beneficio della non punibilità. La decisione riafferma che l’intensità del dolo è un criterio fondamentale per misurare la reale offensività di un reato.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando le modalità della condotta, come in questo caso l’occultamento dello stupefacente nelle parti intime, rivelano un’intensità del dolo che è incompatibile con la scarsa offensività richiesta dalla norma.
Perché il modo in cui vengono nascosti droga e denaro è rilevante per il giudice?
È rilevante perché viene considerato un indice dell’intensità dell’intenzione criminale (dolo). Secondo la Corte, una modalità di occultamento così specifica dimostra una determinazione e una consapevolezza che aggravano la valutazione complessiva del fatto, al di là della mera quantità di sostanza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non entra nel merito della questione, ritenendo il ricorso privo dei requisiti di legge (ad esempio, perché ripropone le stesse argomentazioni già respinte). La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatam confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto determinante l’apprezzata intensità del do che, in ragione delle modalità attraverso cui era avvenuto l’occultamento dello stupefacente del denaro (nascosto nelle parti intime), era tale da escludere la scarsa offensività del fatto rilevato che analogo limite incontra il motivo con cui si censura la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., vista l’assorbente valenza assegnata a esiguo valore della sostanza sequestrata come anche dimostrato dal rinvenimento, indosso al ricorrente, della somma di denaro di euro 95;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.