Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione e il Limite del Comportamento Abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5712/2024) offre chiarimenti cruciali su uno di questi limiti: il comportamento abituale del reo, desumibile anche dai precedenti penali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sollevava due questioni principali. In primo luogo, chiedeva l’assoluzione per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il reato commesso fosse di minima offensività. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti richiesti dalla legge sia per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia per la concessione delle attenuanti generiche, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni: Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto per Comportamento Abituale
Il cuore della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso. La Cassazione ha sottolineato che il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto è precluso quando il comportamento dell’autore del reato è ‘abituale’.
Citando una precedente sentenza (Cass. n. 6551/2020), i giudici hanno ribadito che la condizione ostativa del comportamento abituale si verifica quando l’autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche se accertati in momenti diversi. Nel caso di specie, dall’esame del certificato del casellario giudiziale dell’imputato emergevano ben tre sentenze irrevocabili di condanna per plurimi episodi di ricettazione. Questa circostanza, correttamente valutata dalla Corte territoriale, è stata ritenuta prova inconfutabile di un ‘comportamento abituale’, rendendo impossibile applicare la causa di non punibilità.
Le motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la concessione di tali attenuanti non è un atto dovuto, ma richiede la presenza di ‘elementi di segno positivo’ che devono essere specificamente dedotti dalla parte interessata.
Il giudice di merito non è tenuto a cercare d’ufficio tali elementi. Di conseguenza, per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento all’assenza o alla mancata allegazione di circostanze positive da parte della difesa. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva legittimamente negato le attenuanti proprio sulla base di questa assenza, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione congrua e sufficiente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il certificato del casellario giudiziale è un documento decisivo nella valutazione della particolare tenuità del fatto: la presenza di precedenti specifici e ripetuti può integrare quel ‘comportamento abituale’ che la legge indica come causa ostativa. In secondo luogo, sottolinea il ruolo attivo che la difesa deve assumere per ottenere le attenuanti generiche: non basta una richiesta generica, ma è onere dell’imputato indicare e provare elementi concreti e positivi che possano giustificare una mitigazione della pena.
 
Quando è esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, è esclusa quando ricorre il presupposto ostativo del comportamento abituale. Questo si verifica quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, come risulta dal certificato del casellario giudiziale.
Cosa è necessario per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche?
L’applicazione delle attenuanti generiche richiede che la parte interessata deduca specificamente elementi di segno positivo. Non è sufficiente una richiesta generica, ma occorre indicare circostanze concrete che giustifichino una diminuzione della pena.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5712  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347), ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente;
che, nella specie, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla lettura del Certificato NUMERO_DOCUMENTO, ove emerge la presenza di tre sentenze irrevocabili di condanna per plurimi episodi di ricettazione, come correttamente rilevato dalla Corte terril:oriale (si veda, in particolare, pag. 4);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.