Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5209  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIUDICE DI PACE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME  (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO) ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo;
ritenuto il primo motivo – con il quale si lamenta l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale successivamente alla dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale e nel corso della discussione – manifestamente infondato, posto che la decisione del Giudice si è posta nell’alveo del principio secondo cui «i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell’azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali» (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849, fattispecie in tema di querela) e che è lo stesso ricorrente (p. 2 del ricorso) che dà atto che la produzione documentale è avvenuta dopo che la ditesa, in corso di discussione, aveva invocato la causa d’improcedibilità di cui all’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 e che i precedenti penali rilevano ai fini della stessa concessione di tale beneficio;
rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendosi il ricorso confrontato con la motivazione del Giudice in punto di esclusione della causa d’improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 che, com’è noto, implica la valutazione congiunta del fatto concretamente posto in essere e degli indici normativamente indicati – esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, l’occasionalità del fatto-, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910);
ritenuto, invero, che di tali criteri di giudizio si sia avvalso il Giudice di pace, quale, ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative ed ha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto ricostruiti a mezzo delle risultanze processuali e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le conclusioni del giudice di merito non appaiono esposte alle censure del ricorrente in questa sede;
ricordato, infine, che l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolar tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace, si applica anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, solo ove ne ricorrano i presupposti (Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023