Particolare tenuità del fatto: no se si mente alla Polizia per evitare multe
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34460/2025) offre un importante chiarimento sui limiti di questo istituto, specialmente quando la condotta illecita è caratterizzata da un’intenzione specifica e ingannevole. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della decisione dei giudici supremi.
I fatti del caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato, nel corso di un controllo, aveva fornito generalità non veritiere agli agenti di polizia. La sua reale identità era stata scoperta solo in un secondo momento, grazie ad accertamenti specifici condotti dalla polizia giudiziaria.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato di minima gravità, tale da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo corretta e logicamente coerente la motivazione che escludeva la tenuità del fatto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché è esclusa la particolare tenuità del fatto?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La valutazione sulla tenuità del fatto, spiegano, non è automatica ma richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta. In base all’art. 133 del codice penale, si devono considerare le modalità della condotta e il grado di colpevolezza.
Nel caso specifico, sono stati evidenziati due elementi decisivi:
1.  L’inganno verso la Polizia Giudiziaria: Le false generalità non sono state un errore o una leggerezza. Hanno effettivamente ingannato gli agenti operanti, che sono riusciti a scoprire la verità solo a seguito di specifiche attività di indagine. Questo elemento dimostra una gravità della condotta che va oltre la semplice dichiarazione mendace.
2.  Il dolo spiccato: La motivazione principale dietro la menzogna era quella di sottrarsi all’applicazione di sanzioni amministrative. Questo rivela un’intenzione (dolo) particolarmente intensa e finalizzata a eludere le conseguenze del proprio comportamento. Non si è trattato di un gesto impulsivo, ma di una scelta calcolata per ottenere un vantaggio illecito.
La Corte ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto deve tenere conto di tutte le peculiarità del caso, incluse le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo creato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per ogni reato di modesta entità. Quando la condotta è caratterizzata da un’intenzionalità specifica e ingannevole, come mentire deliberatamente alle forze dell’ordine per evitare sanzioni, il grado di colpevolezza assume un peso tale da escludere il beneficio. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione completa del caso concreto, che vada oltre la mera entità formale del reato e analizzi a fondo l’atteggiamento psicologico dell’autore e le conseguenze pratiche della sua azione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della corte d’appello, che aveva escluso la tenuità del fatto, è stata giudicata corretta, priva di contraddizioni logiche e in linea con i principi di diritto.
Quali elementi hanno portato ad escludere la particolare tenuità del fatto?
Due elementi principali: primo, le reali generalità dell’imputato sono state scoperte solo dopo specifici accertamenti della polizia giudiziaria, che era stata ingannata; secondo, il dolo era spiccato, in quanto la menzogna era finalizzata a sottrarsi all’applicazione di sanzioni amministrative.
Quali criteri generali si usano per valutare la particolare tenuità del fatto?
La valutazione richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, considerando, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza che ne emerge e l’entità del danno o del pericolo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34460  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in BRASILE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio in ordine alla respon penale per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vi motivazione in ordine mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifest infondato, a fronte della motivazione che senza aporie logiche e in modo corretto ha val non tenuità del fatto, sia perché le reali generalità dell’imputato furono scoperte sol di accertamenti della polizia giudiziaria, essendo stati ingannati gli agenti operanti perché spiccato era il dolo, correlato all’intenzione di sottrarsi alla applicazione amministrative. Si tratta di una valutazione in linea con il principio per cui a configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fa dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione c congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza d
desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
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