Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
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/ GLYPH udita la relazione svolta dl Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenz confermato la sentenza del Tribunale di Livorno in composizione monocratica de 10/01/2022, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli 76, comma 3, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 4 legge 18 aprile 1975, n. e, per l’effetto, lo aveva condanNOME alla pena di mesi uno di arresto 333,00 di multa, ordinando la confisca e distruzione del coltello in sequestr
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore a NOME COGNOME, denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazio mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in qua semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliat giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punib particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che di dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d’appello Firenze ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta tenuta dall’imputato, che ha commesso due violazioni della legge pen in un medesimo contesto, senza poi fornire alcuna giustificazione in ordi possesso del coltello; trattasi, inoltre, stando alle conclusioni raggiunte da territoriale, di un soggetto dalla personalità oltremodo negativa, essen gravato da un rilevante corredo di pregiudizi di allarmante natura, c delineano la particolare insofferenza, verso il rispetto delle regole prescrizioni dell’autorità. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipote di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.