Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che i giudici di merito hanno, sia pur sinteticamente, indicato ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità pre dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l’altro, alle modalità oggettiva rischiose della condotta accertata (NOME COGNOME, sottoposto a misura prevenzione personale e privo di patente, che non ha mai conseguito, si invero, posto alla guida di un motociclo, con il quale ha percorso le strade centro cittadino, per di più ospitando a bordo, quale passeggera, la compagna) alla non esiguità del pericolo correlato all’azione, al complessivo disva fattuale e giuridico della vicenda;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilit attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuame dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – risp alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richie tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto dell valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattisp concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri pre dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado d colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da esclud impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.