Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta un Reato Lieve se ci Sono Precedenti Gravi
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la presenza di un curriculum criminale significativo può precludere l’accesso a questo beneficio, anche a fronte di un reato di per sé non grave.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato per il reato di evasione, vedeva confermata la sua condanna in secondo grado dalla Corte d’Appello. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa non contestava la materialità del reato commesso, ma sosteneva che la sua modesta entità avrebbe dovuto portare al proscioglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo presentato fosse meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di merito, e di conseguenza la Cassazione, hanno negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha evidenziato come il diniego fosse stato motivato in maniera logica, coerente e puntuale, basandosi su una valutazione che non si è limitata al singolo episodio di evasione.
I fattori considerati sono stati:
1. La gravità dell’illecito: il reato di evasione, anche se non violento, lede l’autorità delle decisioni giudiziarie.
2. Le modalità dell’allontanamento: le circostanze specifiche della condotta.
3. L’intensità del dolo: la piena consapevolezza e volontà di trasgredire al provvedimento restrittivo.
L’elemento decisivo, tuttavia, è stato un altro: il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi. Questo dato è stato interpretato come un indicatore inequivocabile della “persistente inclinazione a delinquere” del ricorrente. La legge, infatti, stabilisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata a chi è un delinquente abituale, professionale o per tendenza. La storia criminale dell’imputato ha dimostrato che il reato di evasione non era un episodio isolato e occasionale, ma si inseriva in un contesto di sistematica violazione della legge, incompatibile con il profilo di un soggetto meritevole del beneficio.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la particolare tenuità del fatto non è atomistica, ma olistica. Il giudice non deve guardare solo al reato oggetto del processo, isolandolo dal contesto, ma deve considerare la condotta complessiva e la personalità dell’imputato. Un passato criminale denso e significativo funge da elemento ostativo, poiché la finalità dell’art. 131-bis è quella di non punire fatti marginali commessi da soggetti non socialmente pericolosi. Un individuo con numerosi precedenti, anche gravi, manifesta una pericolosità sociale che rende inappropriata l’applicazione di una norma pensata per condotte del tutto occasionali e di minimo allarme sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla corte precedente, senza presentare nuovi o validi argomenti di diritto.
Quali elementi sono stati considerati per escludere la particolare tenuità del fatto?
Sono stati considerati la gravità dell’illecito, le modalità dell’allontanamento, la particolare intensità dell’intenzione criminale (dolo) e, in modo decisivo, il numero considerevole di precedenti condanne, anche gravi, a carico del ricorrente.
Perché i precedenti penali sono così importanti in questo caso?
I precedenti penali sono stati decisivi perché hanno rivelato una “persistente inclinazione a delinquere” del soggetto. Questa condizione è legalmente incompatibile con la concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto, che è riservato a comportamenti occasionali e non a chi dimostra un’abitudine a commettere reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 10/07/1992
avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ,che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis . cod. pen. valorizzando / oltre alla gravità dell’illecito, le modalità dell’allontanamento, la particola intensità del dolo, nonché il numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, denotanti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023