Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Condotta Ostinata Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 156/2024) ha ribadito quali sono i limiti di questo beneficio, chiarendo che la valutazione del giudice deve estendersi non solo al danno cagionato, ma anche alle modalità della condotta dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La corte di merito aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, ritenendo ingiusta tale esclusione, ha adito la Corte di Cassazione, contestando la decisione e sostenendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la decisione del giudice di merito. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici, rendendo così superfluo un ulteriore esame nel merito.
Le Motivazioni: la particolare tenuità del fatto di fronte a una condotta pervicace
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato i giudici a escludere il beneficio della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha validato l’analisi della Corte d’Appello, che aveva evidenziato due elementi cruciali:
1. La pervicacia della condotta: L’imputato aveva dimostrato un’ostinazione nel suo comportamento illecito. La sua azione non è stata un episodio isolato e occasionale, ma si è protratta nel tempo, persistendo persino dopo l’intervento dell’autorità attraverso un sequestro amministrativo. Questo atteggiamento di sfida e insistenza è stato considerato incompatibile con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma.
2. L’ampiezza dell’occupazione: Oltre alle modalità della condotta, è stata valutata anche l’entità oggettiva del fatto. Il giudice di merito ha sottolineato l’ampiezza dell’occupazione, un fattore che indica un’offesa non trascurabile al bene giuridico tutelato. Un’offesa di portata significativa, infatti, non può essere considerata ‘particolarmente tenue’.
La Corte ha quindi concluso che la motivazione del giudice di secondo grado era solida, logica e scevra da vizi, giustificando pienamente l’esclusione dell’esimente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che non si limita a una mera quantificazione del danno. Il giudice deve analizzare la condotta dell’agente nella sua interezza, inclusi gli aspetti soggettivi come l’insistenza e la caparbietà nel commettere il reato. La ‘pervicacia’ diventa così un indice chiaro di una volontà criminosa non occasionale, che impedisce l’accesso al beneficio. In pratica, chi persevera in un illecito, ignorando anche i provvedimenti dell’autorità, difficilmente potrà sperare nella non punibilità, anche se il reato contestato è di modesta entità.
La particolare tenuità del fatto può essere negata se il comportamento illecito continua nel tempo?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la “pervicacia della condotta”, ovvero la sua ostinata prosecuzione anche dopo un sequestro amministrativo, è un motivo valido per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
L’entità dell’offesa, come l’ampiezza di un’occupazione, è rilevante per la concessione della particolare tenuità del fatto?
Sì, il provvedimento evidenzia che, oltre alla condotta, anche “l’ampiezza dell’occupazione” è un criterio utilizzato dal giudice per valutare la gravità del fatto e giustificare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 156 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/02/1970
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento del causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infonda quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corrett argomenti giuridici per giustificare l’esclusione dell’esimente, richiamando – con argomentazio scevra di vizi logico-giuridici – la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il seq amministrativo, e l’ampiezza dell’occupazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Coflfighere estensore
Il Presidente