Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta Avere le Attenuanti Generiche
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più discussi nel diritto penale moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 43985 del 2024, offre un’importante chiave di lettura sulla sua applicazione, chiarendo che la concessione delle attenuanti generiche non comporta automaticamente il riconoscimento della tenuità del fatto. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri distinti che guidano i due istituti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto si era verificato il 21 dicembre 2019, quando l’imputato, per sottrarsi a un controllo, si era dato a una fuga prolungata a bordo di un’autovettura, culminata nel tamponamento di un altro veicolo e in una successiva fuga a piedi. Nonostante i giudici di merito avessero riconosciuto le attenuanti generiche, avevano negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta contraddittorietà nella motivazione: come può un fatto essere abbastanza grave da non essere considerato “tenue”, ma allo stesso tempo meritare uno sconto di pena?
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che non esiste alcuna contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e il contemporaneo riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i due istituti operano su piani diversi e si basano su parametri di valutazione distinti.
Le Motivazioni: la distinzione tra criteri oggettivi e soggettivi e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo chiaro perché le due valutazioni non sono in conflitto. I parametri per giudicare la particolare tenuità del fatto, come indicati dall’art. 131-bis, comma primo, c.p., sono prevalentemente oggettivi. Essi riguardano:
* La pena edittale del reato.
* Le modalità della condotta: come è stato commesso il reato.
* L’esiguità del danno o del pericolo cagionato.
Al contrario, le circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegate a profili soggettivi del reo. Servono a personalizzare la pena in base a elementi come il comportamento processuale, la vita anteatta o altri fattori che rendono la sanzione più equa nel caso specifico.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la tenuità del fatto basandosi proprio sugli elementi oggettivi della condotta. L’imputato non si era limitato a una semplice disobbedienza, ma aveva posto in essere un comportamento gravemente pericoloso:
1. Fuga prolungata in auto: mettendo a serio rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.
2. Tamponamento di un altro veicolo: causando un danno concreto.
3. Successiva fuga a piedi: dimostrando una persistente volontà di sottrarsi alla legge.
Questa catena di azioni, secondo i giudici, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di “tenuità”, che presuppone un’offesa minima al bene giuridico tutelato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere ancorata a un’analisi oggettiva della condotta e delle sue conseguenze. Il fatto che al reo vengano riconosciute le attenuanti generiche, magari per un buon comportamento successivo o per altre ragioni soggettive, non può sanare la gravità intrinseca di un’azione pericolosa. Questa decisione serve come monito: la non punibilità non è un beneficio automatico, ma una valutazione rigorosa che esamina la reale portata offensiva del reato. Una fuga in auto che mette in pericolo la collettività non potrà mai essere considerata un fatto di “particolare tenuità”.
La concessione delle attenuanti generiche obbliga il giudice a riconoscere anche la particolare tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non c’è contraddizione nel negare la particolare tenuità del fatto pur avendo concesso le attenuanti generiche. I due istituti si basano su parametri diversi: la tenuità su criteri oggettivi (modalità della condotta, danno), le attenuanti su profili prevalentemente soggettivi del reo.
Quale tipo di condotta nel reato di resistenza a pubblico ufficiale esclude la particolare tenuità del fatto?
Una condotta che si traduce in un concreto pericolo per la collettività, come una fuga prolungata in auto, l’esposizione a gravi rischi degli altri utenti della strada, il tamponamento di un altro veicolo e la successiva fuga a piedi, è considerata incompatibile con i presupposti della particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43985 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CERIGNOLA il 18/09/1970
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della ra,-( ”. motivazione con riferimento all’omessa applicazione dellainon punibilità per particolare tenuità del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Cerignola il 21 dicembre 2019, pur a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche;
Ritenuto che la censura di violazione di legge è manifestamente infondata, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (ex plurimis: Sez. 5, n.17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01);
Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della condotta illecita, risoltasi nella fuga protratta a bordo di un’autovettura, esponendo a gravi rischi gli utenti della strada e tamponando un mezzo, e nella successiva fuga a piedi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.