Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, che invocava proprio tale beneficio. La Suprema Corte ha ribadito che la presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, può configurare una “condotta abituale” che osta all’applicazione della norma di favore.
Il Caso in Esame: Ricorso alla Corte di Cassazione
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il reato contestato fosse di lieve entità e meritasse l’applicazione del beneficio. Inoltre, in via preliminare, il difensore aveva comunicato l’adesione a un’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, chiedendo un rinvio.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto e i Precedenti Penali
La Corte ha innanzitutto liquidato la questione procedurale, affermando che l’adesione del difensore all’astensione è irrilevante in un’udienza camerale non partecipata, come quella celebrata in Cassazione per questo tipo di ricorsi, che si basa sugli atti scritti. Nel merito, i giudici hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La decisione si è concentrata sulla corretta valutazione operata dalla Corte d’Appello, la quale aveva negato il beneficio basandosi su argomenti logici e giuridici solidi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, evidenziando due principali ostacoli all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto:
1. Modalità della Condotta e Gravità del Pericolo: Già la Corte d’Appello aveva sottolineato come le modalità esecutive del reato e la gravità del pericolo creato escludessero in radice la tenuità dell’offesa.
2. La Condotta Abituale come Causa Ostativa: L’elemento decisivo è stato però la presenza di “plurimi precedenti, anche specifici e recenti” a carico dell’imputato. Secondo la Cassazione, tali precedenti sono sufficienti a qualificare la condotta come “abituale”. Questo status di abitualità nel commettere reati è una delle cause ostative esplicite all’applicazione del beneficio. È importante notare, come sottolineato dai giudici, che tale valutazione prescinde dalla necessità di una formale dichiarazione di “delinquente abituale”, essendo sufficiente una valutazione complessiva della storia criminale del soggetto.
Le Conclusioni della Corte e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’irrevocabilità della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende. L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un meccanismo per garantire l’impunità a chi delinque serialmente. La valutazione non si limita al singolo episodio, ma si estende alla personalità e alla storia del reo. La presenza di precedenti penali significativi, indicativi di una tendenza a delinquere, costituisce un impedimento quasi insormontabile per ottenere l’esclusione della punibilità.
L’astensione del difensore da un’udienza può causare il rinvio di un’udienza camerale non partecipata in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che la comunicazione di adesione all’astensione è irrilevante in caso di udienza camerale non partecipata, poiché questa si svolge sulla base degli atti scritti e non richiede la presenza delle parti. Pertanto, non comporta un rinvio.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti, soprattutto se specifici e recenti, è idonea a qualificare la condotta come “abituale”. Tale abitualità costituisce una causa ostativa all’applicazione del beneficio, anche in assenza di una formale dichiarazione di delinquenza abituale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato il 03/04/1990
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che a nulla rileva la comunicazione del difensore avv. NOME COGNOME di adesione all’astensione proclamata dall’ Unione Camere penali, a fini del rinvio, poiché si verte in tema di udienza camerale non partecipata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte ne ha negato i presupposti applicativi con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle modalità esecutive della condotta e sulla gravità del pericolo che escludono la particolare tenuità dell’offesa nonché sulla presenza di plurimi precedenti, anche specifici e recenti, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME te