Particolare tenuità del fatto: quando la condotta non episodica esclude il beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente quando la condotta dell’imputato non appare meramente occasionale. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i criteri applicativi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Firenze, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dalla legge sulle armi (L. 110/1975), per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un coltello di tipo multiuso, considerato strumento da punta e da taglio e quindi potenzialmente offensivo.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso e la valutazione della particolare tenuità del fatto
Il nucleo del ricorso si concentrava sull’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere che il fatto contestato fosse di minima gravità, e quindi meritevole della non punibilità. La doglianza si basava sull’idea che il semplice porto di un coltello di quel tipo, in assenza di altri elementi, dovesse rientrare nell’ambito applicativo della norma.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, giudicando le argomentazioni difensive come una semplice riproposizione di critiche già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha chiarito che, per escludere l’applicazione della particolare tenuità del fatto, è sufficiente che il giudice motivi in modo adeguato l’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla legge. In questo specifico caso, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto di non poter concedere il beneficio a causa della “natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto”.
I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che la gravità del fatto, che ne esclude la particolare tenuità, può essere desunta anche da parametri dirimenti come l’entità stessa del fatto. Tale valutazione, se congruente, logica e priva di contraddizioni, diventa incensurabile in sede di Cassazione.
In sostanza, la Corte ha stabilito che la valutazione della condotta come “non episodica” costituisce un elemento decisivo e sufficiente per negare il beneficio. Questa motivazione, considerata adeguata, ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità. La sua concessione è subordinata a una valutazione completa che include non solo la materialità del fatto, ma anche la condotta complessiva del reo. Una condotta che appare non meramente occasionale o che rivela una certa propensione a commettere illeciti può essere un ostacolo insormontabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato una semplice reiterazione di critiche già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza presentare nuovi profili di illegittimità.
Qual è il motivo principale per cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità è stata esclusa principalmente a causa della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto, un elemento ritenuto decisivo e sufficiente per negare il beneficio.
È sufficiente la mancanza di un solo presupposto per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Sì, secondo la Corte è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in MAROCCO il 21/08/1976
avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte drappello di Firenze
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermato la sentenza del 22/03/2023 del Giudice monocratico del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione giustificato motivo – un coltello di tipo “svizzero”, da considerarsi strumento da e da taglio, chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bi pen.
La doglianza inerente alla mancata applicazione dell’istituto ex art. 131cod. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemen reiterativa di profili di critica già congruamente vagliati dal giudice di merito. ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, de (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Cor territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto. Giova anche precisare c la carenza delle condizioni di applicabilità pretese dall’art. 131-bis cod. pe evincersi – nella concreta fattispecie – anche in forza della ricorrenza del dir parametro della entità del fatto (parimenti citato in sentenza), che ne sotte gravità e ne delinea la intima connotazione di non particolare tenuità. In tal m risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata nor divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione. Trattasi di motivazi congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, merit di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che sprecedono, il ricorso deve essere dichiar inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo un’ipotesi di esonero – al versamento di una som in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.