Particolare Tenuità del Fatto: la Cassazione Nega il Beneficio in Caso di Reati Ripetuti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto per deflazionare il sistema penale ed evitare sanzioni per fatti di minima offensività, ha confini applicativi precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: questo beneficio non può essere concesso a chi ha commesso più reati della stessa indole, anche se singolarmente considerati di lieve entità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego di Benefici
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato sia l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, nel suo ricorso, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la minima gravità del fatto commesso. Tuttavia, la sua storia giudiziaria presentava elementi che si sono rivelati decisivi per l’esito del giudizio.
Particolare Tenuità del Fatto: L’ostacolo dei Reati Ripetuti
Il cuore della decisione della Cassazione si concentra sull’interpretazione dell’art. 131-bis del codice penale. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, allineandosi alla decisione della Corte d’Appello.
Il principio di diritto richiamato è consolidato: la causa di esclusione della punibilità non può trovare applicazione qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole. Questo vale anche se l’imputato non è gravato da precedenti penali specifici e anche se ogni singolo episodio, preso isolatamente, potrebbe essere considerato di particolare tenuità. La logica del legislatore è chiara: il beneficio è destinato a illeciti occasionali e non a comportamenti che, seppur composti da atti minori, rivelano una certa serialità e una ratio punendi comune.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la contestazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha ricordato un altro principio giurisprudenziale pacifico: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri. In questo caso, la valutazione negativa espressa nella sentenza impugnata è stata considerata logica e priva di vizi.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte Suprema sono state nette e fondate su precedenti consolidati. I giudici hanno qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto manifestamente infondato e reiterativo di questioni già correttamente valutate nei gradi di merito.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha evidenziato come la presenza di plurime violazioni della stessa indole sia un ostacolo insormontabile all’applicazione del beneficio. Questo perché la ripetizione di condotte illecite simili indica un’inclinazione al crimine che è incompatibile con la natura occasionale del fatto richiesta dalla norma.
Sul fronte delle attenuanti generiche, la motivazione è stata giudicata adeguata, poiché il giudice d’appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per la sua decisione, basandosi sugli elementi ritenuti più rilevanti per la valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico sulla gravità del singolo episodio, ma un giudizio più complesso che include l’analisi del comportamento complessivo dell’autore del reato. La presenza di reati della stessa indole, anche se non formalmente registrati come precedenti penali, costituisce un chiaro indicatore di una non occasionalità del comportamento, precludendo l’accesso al beneficio.
Di conseguenza, la pronuncia ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, non può essere applicata quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole, anche se ogni singolo fatto, isolatamente considerato, fosse di particolare tenuità.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Per la Corte è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli emersi.
Cosa ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma della decisione impugnata, impedendo un esame nel merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 17/05/1955
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e reiterativo;
invero la Corte d’appello ha correttamente escluso l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. sulla base di plurimi precedenti per il reato di furto, considerato il principio di diritto secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 Ud., (dep. 11/01/2018) Rv. 271863 – 01)”.
peraltro il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente