Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 28/06/1953
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V(
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui in data 11.9.2024 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 26.4.2024 che condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano, per un verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, per l’altro, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur escludendo la particolare tenuità del fatto, ha nondimeno concesso le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato, in primo luogo, che i giudici dell’appello hanno escluso che fosse ravvisabile la particolare tenuità del fatto contestato, in considerazione della gravità del fatto, misurata alla stregua della pericolosità del condannato, del quale, pur dando atto che fosse incensurato, hanno evidenziato tuttavia la disponibilità a mettersi a disposizione come prestanome di una associazione di stampo mafioso;
Considerato, pertanto, che in tal modo la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01), di guisa che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, COGNOME, Rv. 273678 – 01);
Rilevato, in secondo luogo, che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono
prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del
19/2/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01);
Rilevato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile anche con la concessione della
sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all’art. 163 cod.
pen. pone l’accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve
(Sez. 2, n. 31861 del 28/9/2020, COGNOME, Rv. 279818 – 01);
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre
pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati
accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025