Particolare tenuità del fatto: perché non sempre si applica?
Il principio della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Esso consente di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti preziosi per capire quando e perché questa causa di non punibilità può essere esclusa, in particolare in un caso di bancarotta semplice.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Bancarotta Semplice
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta semplice. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale. Allo stesso modo, si lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato per una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambe le doglianze e confermando la condanna. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il Rigetto del Primo Motivo: Perché non si applica la particolare tenuità del fatto?
La Cassazione ha chiarito che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Il giudice deve considerare, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis, sottolineando due aspetti decisivi:
* Le modalità della condotta: le azioni compiute dall’imprenditore non sono state ritenute trascurabili.
* La non esiguità del danno: il pregiudizio economico causato è stato considerato significativo.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per escludere la tenuità del fatto, è sufficiente che manchi anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma. La motivazione del giudice, pertanto, può legittimamente concentrarsi sull’elemento ritenuto decisivo per il rigetto, senza dover analizzare tutti gli altri.
La Valutazione del Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che, nel rigettare una richiesta di attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. Può, invece, limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, basata su indici di natura personale e fattuale che giustificavano il diniego di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa e consolidata dei principi che regolano la tenuità del fatto e le attenuanti generiche. La decisione sottolinea che la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se logica e coerente. In questo caso, sia le modalità della condotta che l’entità del danno sono state giudicate incompatibili con la ‘particolare tenuità’ richiesta dalla legge. Analogamente, la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti è stata esercitata correttamente, basandosi su elementi concreti e pertinenti che deponevano contro un trattamento di favore.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità. La sua applicazione è subordinata a una valutazione attenta che va oltre il semplice nomen iuris del reato. Parametri come la modalità dell’azione e l’impatto concreto della condotta sono cruciali. La decisione ribadisce, inoltre, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze attenuanti generiche, il cui diniego non richiede un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento processuale, ma una motivazione incentrata sugli aspetti ritenuti più significativi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice ritiene che manchi anche uno solo dei presupposti richiesti dalla legge, come ad esempio nel caso in cui le modalità della condotta siano gravi o il danno causato non sia esiguo. È sufficiente la motivazione su un solo aspetto ritenuto decisivo.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice può limitarsi a motivare la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per il diniego, senza dover necessariamente esaminare tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo.
Quali sono le conseguenze se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COGNOME il 24/04/1955
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazio in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità fatto – è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione al riguardo;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’en del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffi l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 27 sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto d presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 3415 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678). Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenu escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta e dell esiguità del danno e tali valutazioni non si rivelano disomogenee rispetto ai principi ermeneu appena citati;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta il diniego delle circostan attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello h adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattua che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessi delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 285 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente