Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21722 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AMELIA il 31/08/1958
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugi che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’ar cod. pen.;
Rilevato che il ricorso è articolato in un unico motivo che contesta la correttezza de motivazione posta alla base della affermazione di responsabilità, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
Considerato che, per quanto attiene al profilo della responsabilità, le censure non son deducibili perché volte perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediant criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con moti esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Cor cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decision cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato inoltre, che le doglianze relative alla mancata applicazione dell’art. 131-bis co pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmen disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei giudic appello, e sono manifestamente infondate, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto. Inver giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità d fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modal della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del perico (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti r (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647); sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, il giudice di appello, con apprezzamento esente dal dedotto vizio, ha ritenuto escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della non esiguità del danno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
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