Particolare Tenuità del Fatto: Il Danno da 1.500€ è Troppo Alto? La Cassazione Risponde
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, la sua applicazione concreta dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che deve ponderare diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su uno di questi fattori: l’entità del danno patrimoniale. Analizziamo insieme la decisione per capire quando un danno economico può precludere l’accesso a questa causa di non punibilità.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati nei gradi di merito per un reato che aveva causato un danno economico quantificato in 1.500 euro. Ritenendo ingiusta la condanna, i due proponevano ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto. A loro avviso, le circostanze e le conseguenze del reato erano talmente lievi da non meritare una sanzione penale.
La Questione Giuridica e la valutazione della particolare tenuità del fatto
Il nucleo della questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte riguardava la corretta interpretazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo articolo esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non è abituale.
I ricorrenti sostenevano che il danno di 1.500 euro, nel contesto specifico, dovesse essere considerato esiguo, aprendo così la strada alla non punibilità. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se un simile valore economico fosse compatibile con il concetto di ‘tenuità’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La motivazione della decisione è netta e si concentra proprio sull’entità del danno. Secondo gli Ermellini, un danno patrimoniale pari a 1.500 euro possiede una “non trascurabile gravità”.
Questa valutazione impedisce logicamente di considerare il fatto come di ‘particolare tenuità’. La Corte ha sottolineato che la gravità del danno cagionato è uno degli indici principali su cui si fonda il giudizio di applicabilità dell’esimente. Se tale danno supera una soglia di minima offensività, come nel caso di specie, viene meno uno dei presupposti essenziali richiesti dalla norma. La decisione dei giudici di merito, che avevano negato l’applicazione dell’art. 131-bis, è stata quindi ritenuta corretta e logicamente argomentata, in quanto basata su un dato oggettivo e non irrilevante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma un giudizio che deve tenere conto di tutti gli elementi del caso concreto, primo tra tutti l’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa. La cifra di 1.500 euro, secondo la Suprema Corte, costituisce un confine significativo, superato il quale è difficile sostenere la lieve entità del reato. Questa pronuncia fornisce un utile parametro di riferimento per operatori del diritto e cittadini, chiarendo che anche un danno che potrebbe apparire modesto in assoluto può essere considerato sufficientemente grave da giustificare una piena risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento penale.
Che cos’è il principio della particolare tenuità del fatto?
È una causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che si applica quando l’offesa derivante da un reato è di minima gravità, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno, e il comportamento dell’autore non è abituale.
Perché la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha ritenuto che il danno economico causato, pari a 1.500 euro, avesse una ‘non trascurabile gravità’. Tale entità è stata considerata logicamente incompatibile con il presupposto della minima offensività richiesto dalla norma per poter escludere la punibilità.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
I loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
- Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado di
condanna nei loro confronti per il reato di concorso in furto aggravato;
- Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati – con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, n. 2, cod.
pen. – è inammissibile in quanto costituito da doglianze, formulate in fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i
quali hanno affermato come non residuino dubbi circa l’avvenuta rottura del lucchetto posto a chiusura dell’area, luogo di commissione del fatto, alla luce delle deposizioni
rese dal titolare del cantiere; questi ha affermato che il container, ove era collocato il materiale sottratto, era sempre chiuso con un lucchetto e l’asportazione del
materiale è stata constatata a seguito del rinvenimento degli imputati nelle immediate prossimità del cantiere, all’interno del veicolo in cui gli stessi avevano caricato il materiale (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la non trascurabile gravità del danno cagionato, pari ad euro 1.500,00 è stata logicamente posta alla base della valutazione di inapplicabilità della casua di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025