Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22724 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VASTO il 02/10/1986 COGNOME NOME nato a TERMOLI il 17/08/1985
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME Luca ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado di
condanna nei loro confronti per il reato di concorso in furto aggravato;
2. Considerato che il primo motivo dei ricorsi degli imputati – con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, n. 2, cod.
pen. – è inammissibile in quanto costituito da doglianze, formulate in fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i
quali hanno affermato come non residuino dubbi circa l’avvenuta rottura del lucchetto posto a chiusura dell’area, luogo di commissione del fatto, alla luce delle deposizioni
rese dal titolare del cantiere; questi ha affermato che il container, ove era collocato il materiale sottratto, era sempre chiuso con un lucchetto e l’asportazione del
materiale è stata constatata a seguito del rinvenimento degli imputati nelle immediate prossimità del cantiere, all’interno del veicolo in cui gli stessi avevano caricato il materiale (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la non trascurabile gravità del danno cagionato, pari ad euro 1.500,00 è stata logicamente posta alla base della valutazione di inapplicabilità della casua di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025