Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione chiarisce quando non si applica
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Esso consente di escludere la punibilità per reati che, pur essendo formalmente illeciti, risultano concretamente di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti di questo beneficio, in un caso relativo all’invasione di terreno con annessa costruzione abusiva.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di invasione di terreno. L’imputato, oltre ad occupare il fondo, vi aveva realizzato degli interventi di costruzione non autorizzati. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto beneficiare dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. data la sua presunta scarsa gravità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per due ragioni principali. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, ha confermato la validità della decisione di merito che escludeva la tenuità del fatto.
La Genericità e Ripetitività del Ricorso
Un punto cruciale della decisione è la critica alla tecnica difensiva. Il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già sollevate nei gradi precedenti. Deve, invece, confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità e i vizi logico-giuridici. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde di specificità e risulta inammissibile. Questo principio riafferma la funzione della Cassazione come giudice di legittimità e non come un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Gli Elementi Ostativi alla Tenuità del Fatto
Entrando nel vivo della questione, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente individuato gli elementi che impedivano di qualificare il reato come di particolare tenuità. La motivazione della sentenza di secondo grado, ritenuta esente da vizi, aveva specificato che le modalità concrete di esecuzione del reato – in particolare, l’aver realizzato interventi di costruzione non autorizzati sul terreno invaso – erano incompatibili con il beneficio richiesto. Questi elementi, infatti, denotano una maggiore gravità della condotta e un’offesa più significativa al bene giuridico tutelato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un duplice binario, procedurale e sostanziale. Sotto il profilo procedurale, si ribadisce che un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre acriticamente censure già disattese, senza un’analisi puntuale della decisione impugnata. Sul piano sostanziale, la Corte conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa della condotta. Le modalità attuative del reato, come la realizzazione di opere edilizie permanenti su un terreno invaso, costituiscono un indice di gravità che osta al riconoscimento del beneficio. La decisione della Corte d’Appello, avendo esplicitato chiaramente questi elementi ostativi, è stata ritenuta corretta e immune da censure.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è di carattere processuale: un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima specificità, evitando la semplice riedizione di motivi già respinti. La seconda riguarda il merito: l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. dipende da una valutazione complessiva del fatto, in cui le modalità della condotta assumono un ruolo centrale. Un’azione che, come l’invasione di terreno, viene aggravata da interventi di costruzione stabili e non autorizzati, difficilmente potrà essere considerata di “particolare tenuità”, in quanto dimostra una persistenza e una lesività superiori alla soglia minima richiesta dalla norma.
Quando un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, oppure quando si limita a riproporre motivi di censura già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito, senza un effettivo e specifico confronto con le ragioni della decisione impugnata.
Cosa ha impedito l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso?
L’applicazione della particolare tenuità del fatto è stata impedita dalle specifiche modalità di esecuzione del reato. In particolare, il fatto che l’invasione del terreno fosse accompagnata da interventi di costruzione non autorizzati è stato considerato un elemento che caratterizza il fatto in termini di maggiore gravità, escludendo così la possibilità di riconoscerne la particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania il 29/12/1987
avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità per partic tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in ques poiché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, e dunque non connotato necessaria specificità e dall’effettivo confronto con la complessità delle poste alla base del decisum, è inoltre manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello – come em dalla pag. 5 del provvedimento impugnato -, con una motivazione esente da viz hanno correttamente e ineccepibilmente esplicato le ragioni in base alle qual è possibile ritenere caratterizzato da particolare tenuità il fatto di in terreno (con interventi di costruzione non autorizzati) ascritto all’ ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi, relativi alle mo
attuative dello stesso fatto, che ostano al riconoscimento della causa di punibilità in questione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.