Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/01/1996
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato, in ordine al primo motivo, che i giudici di merito hanno spiegat in termini alieni da vizi rilevabili in sede di legittimità, che COGNOME, al ricevere il provvedimento contenente la prescrizione disattesa, era perfettamen in grado di rendersi conto – in quanto sufficientemente integrato in Italia, dov trovava già da più di tre anni, tempo durante il quale aveva commesso il delitto atti persecutori, ed in possesso di carta di identità – della portata del foglio obbligatorio, onde del tutto infondata si palesa la doglianza vertente sul requ psicologico del reato ascrittogli che, d’altro canto, avendo na contravvenzionale, può essere contestato anche a chi abbia agito co atteggiamento meramente colposo;
rilevato, quanto alla seconda censura, che la Corte di appello ha indicato ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità pr dall’art. 131-bis cod. pen., connesse all’assenza, nella fattispecie concr elementi sintomatici della particolare tenuità del fatto;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilit attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni ch tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuame dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – ris alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità – secon cui:
– nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richi tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto del valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’ar comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quel ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 2665 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in term logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego d
circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazi acquisite in ordine al vissuto giudiziario dell’imputato, gravato di tre prec
condanne, una delle quali per fatto analogo a quello in contestazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’ad. 62-bis cod. pen. e, in specie, del prin
secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generich giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ad
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente al
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269)
il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, che richia quelle svolte con i motivi di appello, vedenti sulla giovane età dell’impu condizione che, nel contesto indicato, è stata ritenuta insufficiente a giustifi mitigazione del trattamento sanzionatorio;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.