Particolare tenuità del fatto: la Cassazione nega il beneficio per la ricettazione di borse contraffatte
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, continua a essere oggetto di attenta valutazione da parte della giurisprudenza. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che ne escludono l’applicabilità, in un caso riguardante il reato di ricettazione di prodotti con marchi falsificati. La decisione sottolinea come la gravità e il disvalore sociale dell’azione possano costituire elementi ostativi alla concessione del beneficio, anche quando manchi uno solo dei presupposti richiesti dalla norma.
Il caso in esame: ricettazione e appello in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per ricettazione, a cui era stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ricevuto, al fine di venderle, diverse borse contraffatte di note case produttrici. La difesa ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che aveva escluso la particolare tenuità del fatto.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la modesta entità del danno e le specifiche circostanze del caso, che avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento per la scarsa offensività della condotta.
La valutazione della particolare tenuità del fatto da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che, per escludere l’applicazione della causa di non punibilità, è sufficiente che la motivazione del giudice dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla legge. Tali presupposti includono la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Le motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto adeguata, congrua e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato la gravità e il disvalore sociale dell’azione come elementi decisivi per negare il beneficio. L’elemento ostativo è stato individuato nella “non particolare tenuità dell’offesa”. La condotta, consistente nella ricettazione finalizzata alla vendita di diverse borse contraffatte, è stata considerata un fatto di una certa gravità, incompatibile con la finalità dell’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p. La pluralità dei beni contraffatti e la loro destinazione al commercio illegale sono stati elementi chiave nella valutazione complessiva della Corte, che ha confermato la decisione di non applicare la causa di non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è automatica ma richiede un’analisi concreta e completa delle circostanze del reato. La decisione conferma che reati come la ricettazione di merce contraffatta, soprattutto se riguardano un numero non esiguo di prodotti destinati al mercato, difficilmente possono essere considerati di lieve entità. La pronuncia serve da monito, chiarendo che il disvalore sociale di condotte che alimentano il mercato del falso è un fattore determinante che i giudici devono considerare nel bilanciamento degli interessi in gioco. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della sua responsabilità penale.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando manca anche uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p., come la particolare tenuità dell’offesa o la non abitualità del comportamento. La sentenza specifica che la gravità e il disvalore sociale dell’azione sono elementi sufficienti per negare il beneficio.
La ricettazione di più prodotti contraffatti è considerata un’offesa di particolare tenuità?
No, secondo la Corte di Cassazione, la ricettazione finalizzata alla vendita di diverse borse di note case produttrici contraffatte non costituisce un’offesa di particolare tenuità. Tale condotta presenta una gravità tale da essere incompatibile con l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Nel caso specifico, ha portato alla condanna definitiva del ricorrente, che è stato obbligato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10630 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 16/12/1980
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una sentenza che, con congrui e non illogici argomenti, indica la gravità e il disvalore sociale dell’azione quali elementi ostativi alla concessione di detta causa di non punibilità (cfr. pag. 3);
che, inoltre, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01) e, nella sentenza oggetto di ricorso, tale elemento è dato dalla non particolare tenuità dell’offesa, consistente nella ricettazione per la vendita di diverse borse di note case produttrici, contraffatte ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.