Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10309 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Pescara il 09/10/1984
avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte di Appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2024 con la quale la Corte di Appello di L’Aquila , ha confermato la sentenza emessa, in data 18 ottobre 2022, con cui il Tribunale di Pescara, l ‘ ha condannata alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di danneggiamento e minaccia.
Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità nonché violazione dell’art. 131-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.1. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto dei pregressi dissapori
esistenti tra le parti e del mancato rinvenimento del bastone che, secondo la ricostruzione accusatoria, la ricorrente avrebbe utilizzato per danneggiare l’autovettura del Balan.
2.2. A giudizio della difesa, i giudici di appello avrebbero erroneamente rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilit à di cui all’art. 131-bis cod. pen., facendo esclusivo riferimento ad un ‘ precedente remoto nel tempo e del tutto inconferente ai fatti di causa ‘ (vedi pag. 3 del ricorso).
Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce violazione degli artt. 62bis e 62 n. 4, cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che la vettura oggetto di danneggiamento era già ‘danneggiata e logora’ e che, di conseguenza, il danno sarebbe di ‘infinitesimale valore’ (vedi pag. 4 del ricorso) ed avrebbero omesso di motivare in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il difensore della ricorrente, in data 28 gennaio 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l’atto di a ppello.
1.1. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese da NOME COGNOME
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza
confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
1.2. La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente escluso l’applicazione del la causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della reiterazione della condotta illecita posta in essere in danno del Balan e dei precedenti penali di cui l’imputata è gravata, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata dalla difesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e certificato del casellario giudiziale).
Il secondo motivo di ricorso è in parte generico ed in parte infondato.
2.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segn o positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli alla propria assistita, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello.
2.2. La doglianza con cui la ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è infondata.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato l’insussistenza di elementi probatori da cui desumere che il danno cagionato alla persona offesa fosse connotato da particolare tenuità. Sono stati, in particolare, correttamente descritti i danni (rottura degli specchietti retrovisori, rottura del cofano anteriore, numerosi segni di ammaccature della carrozzeria) provocati dall’imputata all’autovettura del Balan (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), danni ritenuti incompatibili con l’invocata at tenuante con motivazione esente da manifesta illogicità.
Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna
evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
La ricorrente, in particolare, non ha indicato elementi probatori idonei ad escludere l’esistenza dei significativi danni descritti dalla persona offesa e dal Sovr. COGNOME (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza di appello) con conseguente infondatezza della doglianza.
Al rigetto del ricorso consegue, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 febbraio 2025