Particolare Tenuità del Fatto: No all’Applicazione in Caso di Condotte Reiterate
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del comportamento complessivo dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, negandolo in presenza di condotte reiterate e precedenti penali specifici.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di non rincasare la sera dopo le 22:00 e di non uscire prima delle 6:00 del mattino. L’uomo violava queste prescrizioni in due distinte occasioni a pochi giorni di distanza, precisamente il 1° marzo 2017 e il 12 marzo 2017. Per tali violazioni, veniva condannato sia in primo grado che in appello.
Il Ricorso in Cassazione: la Richiesta di Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, lamentava che la Corte d’Appello avesse omesso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che le singole violazioni, prese isolatamente, fossero di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione del beneficio, basando la propria decisione su elementi concreti e non sindacabili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché la Tenuità del Fatto è Stata Esclusa
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi che impediscono di qualificare il fatto come di particolare tenuità:
1. L’Offensività della Condotta: La Corte ha sottolineato che il comportamento non poteva essere considerato trascurabile. Le due violazioni sono avvenute a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, indicando una tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione e non un episodio isolato e occasionale.
2. La Non Occasionalità del Comportamento: Questo è l’elemento cruciale. I giudici hanno valorizzato le precedenti condanne definitive a carico dell’imputato per ben altri sei episodi dello stesso tipo, commessi negli anni 2015 e 2016. Questa serialità dimostra che le violazioni del 2017 non erano un evento sporadico, ma si inserivano in un quadro di abitualità nel commettere il reato. L’art. 131-bis c.p. esclude esplicitamente la sua applicazione quando il comportamento è abituale.
La Corte ha inoltre qualificato le argomentazioni del ricorrente come del tutto generiche, in quanto si limitavano a ribadire la richiesta di applicazione della norma senza confrontarsi specificamente con le ragioni, solide e ben motivate, addotte dalla Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non deve limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve abbracciare la condotta complessiva dell’agente. La presenza di precedenti specifici e la reiterazione del reato in un breve arco temporale sono indicatori chiari di una non occasionalità che osta all’applicazione del beneficio. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, emerge un chiaro monito: la clemenza prevista dall’art. 131-bis c.p. è riservata a chi commette un’infrazione veramente isolata e marginale, non a chi dimostra una persistente inclinazione a violare la legge, anche se attraverso condotte di per sé non gravi.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, non si applica quando il comportamento non è occasionale. La non occasionalità è dimostrata dalla presenza di più violazioni ravvicinate nel tempo e da precedenti condanne definitive per reati della stessa indole.
Due violazioni a pochi giorni di distanza sono sufficienti a escludere la tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha ritenuto che due episodi a pochi giorni l’uno dall’altro, valutati insieme alle precedenti sei condanne, integrano il requisito della non occasionalità della condotta, rendendo inapplicabile il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire di casa al mattino prima delle 6.00 senza comprovata necessità e comunque senza avere dato tempestivo avviso all’Autorità di pubblica sicurezza, è risultato assente il 1° marzo 2017 e il 12 marzo 2017;
con l’unico motivo di ricorso, NOME lamenta l’erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che:
la censura è manifestamente infondata, posto che la causa di non punibilità è stata esclusa tenuto conto dell’offensività della condotta che è stata posta in essere in due occasioni a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, oltre che della non occasionalità della stessa, alla luce delle precedenti condanne definitive riportate dall’imputato per altri sei episodi degli anni 2015 e 2016;
a fronte di tale motivazione, il ricorrente ha svolto censure del tutto generiche fondate su una, non meglio circostanziata, mancata valutazione della «corrispondenza tra fattispecie astratta contenuta nella norma incriminatrice e il fatto storico» e alla reiterata affermazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione invocata;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025