Particolare tenuità del fatto: quando il danno non è considerato lieve?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul tema della particolare tenuità del fatto, un istituto giuridico che permette di escludere la punibilità per reati di lieve entità. Il caso esaminato offre spunti importanti per comprendere i criteri con cui i giudici valutano l’esiguità del danno, specialmente nel reato di danneggiamento. La decisione sottolinea come rendere un oggetto completamente inutilizzabile sia un fattore determinante per negare l’applicazione di questo beneficio.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento. L’imputato aveva danneggiato una telecamera, rendendola inservibile. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, respingendo le argomentazioni difensive. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali: la presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato e l’erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e la tesi difensiva
La difesa del ricorrente sosteneva, in primo luogo, che l’imputato non avesse agito con la consapevolezza e volontà di danneggiare il bene. Secondo questa tesi, uno stato di agitazione o di astinenza avrebbe minato la sua capacità di comprendere il disvalore della propria condotta.
In secondo luogo, e in via subordinata, si contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La difesa riteneva che il danno arrecato fosse di lieve entità e che, pertanto, l’offesa non giustificasse una sanzione penale, ma dovesse rientrare nell’ambito di applicazione della causa di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente corretta, logica e priva di vizi giuridici. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato le tesi difensive. La Corte ha chiarito che, per escludere la consapevolezza dell’imputato, non è sufficiente invocare un generico stato di agitazione. Questo non elimina l’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.
Ancora più rilevante è l’analisi sulla particolare tenuità del fatto. I giudici hanno affermato che la valutazione sull’entità del danno deve essere concreta e basata sugli effetti della condotta. Nel caso specifico, il danneggiamento aveva reso la telecamera completamente inutilizzabile. Questa conseguenza, secondo la Corte, integra un danno significativo e non esiguo. Un bene reso inservibile costituisce un’offesa rilevante che impedisce di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’. Pertanto, la Corte di merito aveva correttamente escluso l’applicazione di tale istituto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non si basa su un calcolo puramente economico del valore del bene, ma sull’impatto funzionale del danno. Rendere un oggetto inservibile, privandolo della sua utilità, costituisce un’offesa che supera la soglia della tenuità. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che anche il danneggiamento di beni di valore non eccezionale può portare a una condanna penale piena se le conseguenze ne compromettono totalmente la funzione. La decisione rafforza la tutela del patrimonio, anche contro atti che potrebbero essere superficialmente considerati di scarsa importanza.
Quando può essere esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di danneggiamento?
Secondo la decisione, la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il danno arrecato rende il bene completamente inutilizzabile. Tale conseguenza è ritenuta un’offesa di entità non trascurabile, che impedisce l’applicazione del beneficio.
Uno stato di agitazione o astinenza può giustificare un atto di danneggiamento?
No, la Corte ha stabilito che uno stato di agitazione o di astinenza non è di per sé sufficiente a escludere la consapevolezza della propria condotta e, di conseguenza, l’elemento soggettivo (il dolo) richiesto per il reato di danneggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6891 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il 01/01/1995
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del reato contestato e al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati avendo la Corte di merito ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento ed escluso la particolare tenuità dell’offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’irrilevanza dello stato di agitazione o di astinenza ai fini dell’esclusione della consapevolezza dell’imputato della propria condotta nonché sull’entità del danno cagionato, tale da rendere la telecamera in questione non più utilizzabile);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consigliere e tensore
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Il Presidente