Particolare tenuità del fatto e limiti del ricorso in Cassazione
La particolare tenuità del fatto è un istituto giuridico che permette l’esclusione della punibilità quando l’offesa è di minima entità e il comportamento non è abituale. Tuttavia, la sua applicazione non è un automatismo, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice basata su criteri oggettivi e soggettivi precisi.
Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso in cui un imputato lamentava il mancato riconoscimento di questo beneficio. La decisione chiarisce i confini tra il merito del giudizio e il controllo di legittimità operato dalla Cassazione.
Il caso e la decisione della Suprema Corte
La valutazione della particolare tenuità del fatto
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non applicare l’articolo 131-bis del codice penale. La Cassazione ha però rilevato che il motivo di ricorso era affetto da genericità. La Corte territoriale aveva infatti fornito una motivazione puntuale e logica, spiegando le ragioni per cui la condotta non poteva essere considerata di lieve entità.
Gravità del fatto e intensità del dolo
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la decisione di merito si fondava su due elementi cardine: la gravità del fatto e l’intensità del dolo. In particolare, le circostanze legate all’allontanamento del soggetto sono state ritenute tali da escludere la tenuità della condotta. Quando la motivazione del giudice di merito è congrua e priva di vizi logici, essa non è suscettibile di una diversa valutazione in sede di Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che il ricorso non presentava argomenti idonei a contrastare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. La richiesta dell’imputato si risolveva in una sollecitazione a riesaminare il merito della vicenda, operazione preclusa alla Suprema Corte. L’inammissibilità del ricorso è derivata quindi dalla sua incapacità di evidenziare reali violazioni di legge o mancanze logiche nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende. Questo esito evidenzia come la proposizione di ricorsi generici o meramente esplorativi comporti sanzioni pecuniarie significative, oltre al rigetto delle istanze difensive. La corretta qualificazione della gravità del reato resta dunque un pilastro fondamentale del giudizio di merito.
Quando non si applica la particolare tenuità del fatto?
L’istituto non si applica se il giudice riscontra una significativa gravità della condotta o un’elevata intensità del dolo, rendendo l’offesa non compatibile con una punibilità minima.
Si può contestare in Cassazione il merito di una decisione?
No, la Cassazione non può rivalutare i fatti ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica e conforme alle norme di legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1724 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla pu motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis c pen. sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell’intensità del dolo, cons valutazioni espresse sulle ragioni dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evide vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sed legittimità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Co COGNOME re estensore COGNOME
Il P