Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7067 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 11/02/2025
R.G.N. 37969/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato a Pomigliano d’Arco il 11/11/1983
avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28/06/2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 09/01/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione. Rileva che, benchØ nelle conclusioni scritte avesse richiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., la Corte territoriale non si Ł pronunciata sul punto; che, in ogni caso, ricorrono tutti i presupposti per ritenere sussistente la causa di non punibilità in discorso, in considerazione del positivo comportamento tenuto dal COGNOME al momento dell’accertamento dei fatti, nonchØ dell’interesse manifestato rispetto al giudizio; che, del resto, il giudice di prime cure, avendo ritenuto congrua la pena fissata nel minimo edittale ed avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva valutato il fatto di scarsa gravità; che, con la novella dell’art. 131bis cod. pen., il legislatore ha inteso premiare il comportamento positivo tenuto dall’imputato anche se susseguente alla commissione del fatto; che, nel caso di specie, i ) il COGNOME ha collaborato con le Forze dell’Ordine, accostando l’autovettura al
ciglio della strada ed arrestando la marcia, in tal modo agevolando le attività investigative e ii ) ha dimostrato interesse al giudizio, optando per il giudizio abbreviato, in tal modo serbando un positivo comportamento processuale.
Il ricorso Ł inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
Ed invero, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non Ł necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01), come appunto Ł avvenuto nella fattispecie, ove l’esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato il valore non modesto del bene ricettato, la circostanza che al momento del fatto il COGNOME fosse privo della patente di guida perchØ revocata e la sua negativa personalità, in quanto successivamente detenuto per un grave reato per violazione della normativa sugli stupefacenti.
Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata Ł costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante. Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il danno cagionato complessivamente considerato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME