Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10907 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10907 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia dei Tribunale di Marsala del 19/09/2023 con cui è stato condanNOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 95 in relazione all’ar 79 lett. d) D.P.R. 115-2002, deducendo vizio di motivazione per manifesta illogicità nella valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. ai fini dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen.
Sostiene, in ogni caso, che la valutazione circa la concedibilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis debba essere valutata d’ufficio dalla Corte di Cassazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, pur avendo richiesto in sede di appello l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., prospetta in questa sede, per la prima volta, una diversa lettura degli elementi fattuali, segnatamente con riguardo alla rilevanza della variazione reddituale e dell’intensità del dolo, sollecitando una rivalutazione della gravità concreta del fatto. Si tratta, pertanto, di una doglianza che non risulta devoluta al giudice di merito nei termini ora prospettati, con conseguente preclusione in questa sede di legittimità.
Invero, di recente è stato specificato che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).
In ogni caso, la Corte d’Appello ha espressamente esamiNOME la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. escludendone i presupposti con motivazione non apparente né manifestamente illogica.
Difatti, così come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio richiesto dall’art. 131-bis cod. pen. implica una valutazione complessiva del fatto storico che tenga conto delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i parametri previsto dall’art. 133 cod. pen. Non si tratta, dunque, di un accertamento astratto, ma di un apprezzamento concreto della vicenda nella sua interezza.
Di particolare rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta ed al comportamento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valorizzato elementi specifici della vicenda concreta, ritenendo che le modalità della condotta non potessero qualificarsi come di minima offensività.
In particolare, ha evidenziato la rilevante variazione del reddito che l’imputato ha omesso di comunicare al fine di mantenere indebitamente il beneficio, nonché l’intensità del dolo, desumibile dalla consapevolezza dell’obbligo comunicativo e dalla deliberata scelta di non adempiervi. È proprio questo profilo che esclude l’illogicità della motivazione. Il giudice di merito, infatti, ha operato u valutazione incentrata sul fatto storico nella sua concretezza, considerando non solo l’entità economica della condotta, ma anche il disvalore complessivo del comportamento e la sua finalizzazione. Non si è limitato, dunque, alla fattispecie astratta, ma ha esamiNOME la reale incidenza della condotta sul bene giuridico tutelato.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della faWspecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (S.U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da t gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di
cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
Parimenti, è manifestamente infondata la pretesa secondo cui questa Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la causa di non punibilità.
Infatti, nonostante sia indubbio che anche in sede di legittimità si possa rilevare d’ufficio la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, tuttavia, ciò presuppone che risultino chiaramente integrati i presupposti.
Nel caso di specie, la valutazione negativa operata dal giudice di merito, sorretta da motivazione logica e coerente, esclude che si versi in un’ipotesi di applicabilità dell’istituto.
Come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la causa di non punibilità, può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen, tuttavia, ove dagli atti e dalla motivazione impugnata emergano elementi indicativi della gravità del fatto, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità deve escludersi l’applicabilità dell’istituto (cfr. Sez.4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496 – 01).
Ne consegue che, il potere officioso di questa Corte non può tradursi in un riesame nel merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale, ma resta circoscritto alla verifica della sussistenza di presupposti che emergano in modo chiaro e non controverso dagli atti e dalla motivazione impugnata. Evenienza che, nel caso in esame, deve escludersi.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026