Particolare tenuità del fatto e condotte violente: i limiti della Cassazione
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta penale, ma la sua applicazione non può prescindere da un’analisi rigorosa della condotta e del profilo del reo. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che la violenza contro i pubblici ufficiali e la recidiva sono ostacoli insormontabili per l’ottenimento di questo beneficio.
I fatti e il contesto della vicenda
Il caso trae origine da un episodio di resistenza durante un controllo di routine. Un cittadino si era opposto con violenza al tentativo di un militare di procedere alla sua identificazione (generalizzazione), nonostante l’ufficiale avesse regolarmente declinato la propria qualifica. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p. e l’eccessività della pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato che non vi è stata alcuna violazione di legge, poiché la motivazione della sentenza impugnata appariva coerente e ben strutturata nel descrivere la gravità dell’azione.
Analisi della condotta e precedenti penali
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione della pericolosità sociale. La Corte ha sottolineato che la condotta violenta, unita ai plurimi precedenti penali del ricorrente, impedisce di considerare l’episodio come un fatto di lieve entità. La determinazione del trattamento sanzionatorio è stata quindi ritenuta congrua proprio in virtù della storia giudiziaria del soggetto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato il rigetto sulla natura non scarsamente offensiva della condotta. Per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare complessivamente le modalità dell’azione e il grado di colpevolezza. Nel caso di specie, l’aggressione fisica rivolta a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni manifesta una ribellione all’autorità che mal si concilia con il concetto di tenuità. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici attesta una tendenza a delinquere che esclude il carattere occasionale della violazione, requisito spesso necessario per l’applicazione dell’esimente.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’art. 131-bis c.p. non costituisce un automatismo applicabile a ogni reato che preveda pene edittali contenute. La protezione dell’integrità dei pubblici ufficiali e la verifica della condotta pregressa del reo rimangono parametri essenziali per il giudice di merito. Chi sceglie la via della violenza durante un controllo legale non può beneficiare di una declaratoria di non punibilità, dovendo invece affrontare le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento per la tutela dell’ordine pubblico.
Quando si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Si applica quando l’offesa arrecata è di minima entità e il comportamento del reo non risulta abituale, portando alla chiusura del procedimento senza irrogazione della pena.
I precedenti penali influenzano il riconoscimento della tenuità del fatto?
Sì, la presenza di precedenti penali può indicare un’abitualità nel reato o una maggiore pericolosità sociale, portando i giudici a escludere la scarsa offensività della condotta.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione ripropone solo motivi già discussi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non presenta critiche specifiche e nuove rispetto alla decisione impugnata, limitandosi a una generica contestazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42007 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42007 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi afferenti, rispettivamente, la ritenuta responsabilità, la man applicazione della causa di non punibilità e la determinazione del trattamento sanzionatori risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate in sede di gravame (che il ricorrente riporta nello stesso ricorso prospettando, da un canto, una riduttiva ed alternativa lettura fatti (specie quanto al primo motivo) smentita in sentenza, d’altro canto, violazione di l apoditticamente affermata / che si risolve in frasi generiche e prive di una reale critica a coerente motivazione della decisione;
ritenuto che la decisione: quanto alla responsabilità, ha messo in risalto la violenta condo del ricorrente all’atto del tentativo del militare di effettuare la generalizzazione non prima declinato la propria qualifica; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la non scarsa offensività della condotta previa analisi dei fatti posti essere dal ricorrente; quanto a,Ltrattamento sanzionatorio, la congruità della pena anche in 6 considerazione dei plurimi precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.