Particolare tenuità del fatto: quando il dolo impedisce il beneficio
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini applicativi della particolare tenuità del fatto, confermando che la natura della condotta e l’intensità dell’elemento soggettivo sono determinanti per l’esclusione della causa di non punibilità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile poiché riproponeva censure già ampiamente discusse e risolte nei gradi di merito.
L’analisi dei fatti
Un imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale. La difesa sosteneva che l’entità dell’illecito potesse rientrare nei parametri della tenuità, permettendo così di evitare la condanna penale. Tuttavia, i giudici di merito avevano già evidenziato come l’azione non fosse isolata, ma inserita in un contesto di non occasionalità.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha stabilito che il ricorso non presentava elementi di novità tali da scardinare la decisione precedente. La Corte ha ribadito che, quando il giudice di merito fornisce una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, la Cassazione non può intervenire per modificare tale valutazione. Nel caso specifico, le connotazioni oggettive della condotta e la persistenza del dolo hanno reso impossibile l’applicazione del beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta interpretazione dell’art. 131-bis c.p. I giudici hanno rilevato che la non occasionalità dell’agire rappresenta un ostacolo insormontabile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. L’intensità del dolo, ovvero la piena e reiterata volontà di commettere il reato, qualifica la condotta come non esigua sotto il profilo dell’offensività. La Corte ha inoltre precisato che il controllo di legittimità deve limitarsi alla coerenza logica della motivazione, senza trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un beneficio automatico. Essa richiede una valutazione rigorosa della gravità del reato e del comportamento del reo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di basare i ricorsi su vizi di legge reali e non su semplici tentativi di rivalutazione del merito.
Cosa impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione del beneficio è esclusa se la condotta risulta non occasionale o se il dolo manifestato dal colpevole è particolarmente intenso.
Si può contestare in Cassazione la valutazione sulla gravità del fatto?
No, se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, la Cassazione non può rivalutare gli elementi di fatto della causa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50213 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50213 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
y
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicame corrette nell’escludere l’applicabilità alla specie dell’ad 131 bis cp facendo coerentemente l sulle connotazioni oggettive della condotta e sulla intensità del dolo ( alla luce della occasionalità dell’agire) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non punibilità in questi da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in sede di legittimit rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore dell’a Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.